Escluso in presenza di comportamenti fraudolenti o di debiti oltre il 50% da omessi versamenti nel corso di cinque anni

di Giulio Andreani

Il Correttivo al Codice della crisi d’impresa ha modificato significativamente la disciplina dell’omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva sia nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, sia nel concordato preventivo.
Nel primo caso il cram down fiscale è stato innanzitutto precluso quando il debito tributario e contributivo, maturato sino al giorno anteriore a quello di presentazione della proposta, non è inferiore all’80% dell’intera esposizione debitoria dell’impresa che ha formulato la proposta di transazione e al tempo stesso si realizzi almeno uno di due ulteriori presupposti precisamente individuati dal medesimo articolo 63.
Tali presupposti sono quindi fra loro alternativi e almeno uno deve ricorrere congiuntamente al raggiungimento della soglia debitoria del 80% di debito tributario e contributivo, il quale, precisando la norma che si tratta del debito «maturato sino al giorno anteriore a quello di deposito della proposta di transazione fiscale», deve essere determinato considerando, oltre alle imposte e ai relativi interessi, le sanzioni irrogate a tale data e non quelle, di maggiore entità, che si rendono dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute discendente dalla presentazione della proposta di transazione.

Presupposti alternativi
Il primo di essi ricorre se il debito tributario e contributivo deriva prevalentemente (cioè in misura superiore al50%) da omissioni di versamenti relativi a imposte o contributi commesse nel corso di almeno cinque anni: ne discende che tale presupposto sussiste anche ove siano stati, per assurdo, omessi solo cinque versamenti e di qualunque importo, purché in cinque periodi d’imposta differenti, oltre che non consecutivi.

Elusione sistematica
Questa prima limitazione ha lo scopo di contrastare la condotta di quelle imprese che omettono sistematicamente il versamento di imposte e contributi, magari reperendo in tal modo le risorse finanziarie necessarie per pagare altri creditori come banche e fornitori, confidando poi di ottenere una falcidia dei loro debiti tributari e contributivi semplicemente presentando una proposta di transazione che, alla luce della situazione patrimoniale ormai deterioratasi, risulti conveniente per tali creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, realizzando il presupposto principale del (e rendendo quindi possibile il) cram down.

Comportamenti fraudolenti

Il secondo presupposto ricorre se il debito tributario e contributivo deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (tra queste violazioni rientrano, ad esempio, quelle relative all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o di crediti d’imposta discendenti da agevolazioni fiscali in realtà inesistenti).
Scopo di questa ulteriore limitazione è quello di evitare che possa trarre beneficio dalla transazione fiscale e previdenziale chi ha posto in essere condotte connotate da grave illiceità. Si tratta di un
sostanziale reinserimento nel diritto della crisi, seppur ai soli fini del cram down, del concetto di meritevolezza, che era stato espunto dall’ordinamento circa vent’anni fa e per di più per effetto di contestazioni che non hanno ancora avuto alcun vaglio giudiziale, a seguito del quale potrebbero rivelarsi prive di fondamento ed essere pertanto annullate. Tuttavia, per precludere l’omologazione forzosa è necessario che l’importo delle violazioni contestate ecceda un terzo dell’ammontare del debito tributario e contributivo e, inoltre, che quest’ultimo rappresenti almeno l’80%dell’esposizione debitoria complessiva. Pertanto, nonostante la lacuna testé rilevata, i casi ai quali la norma di cui trattasi potrà essere applicata non saranno molti e quando ricorreranno presenteranno profili patologici tali da giustificare spesso il maggior rigore introdotto dal correttivo.

26 settembre 2024