di Giulio Andreani e Maria Carla De Cesari

La transazione dei debiti fiscali e contributivi, con una disciplina articolata, guadagna spazio nelle procedure di regolazione della crisi. È questo uno dei capisaldi del decreto correttivo del Codice della crisi (decreto legislativo14/2019), che ieri – dopo settimane di intenso confronto tra i ministeri dell’Economia e della Giustizia e le agenzie fiscali e l’Inps – ha ricevuto il primo sì da parte dei Consiglio dei ministri.
Il correttivo – oltre a una serie di interventi volta a migliorare il coordinamento delle misure per fronteggiare la crisi d’impresa – contiene una parte fiscale, quella relativa alla transazione, che si è scelto di inserire in questo pacchetto, precedendo l’attuazione della delega fiscale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 giugno).
Come si è detto, il decreto correttivo contiene un’estensione della possibilità di accordi transattivi. Prima di tutto nella composizione negoziata della crisi, nel cui contesto il debitore può proporre alle Agenzie fiscali (ma non agli enti previdenziali e contributivi) il pagamento parziale o dilazionato dei debiti. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta da un revisore legale.
Negli accordi di ristrutturazione la transazione può interessare non solo i tributi e i relativi accessori, ma anche i contributi e i premi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi. In questo caso, però, l’articolato – frutto del contraddittorio tra ministeri e creditori pubblici – risulta restrittivo rispetto all’attuale disciplina dell’omologazione forzosa. Il tribunale può disporre l’omologazione nonostante la mancata adesione delle Agenzie fiscali e/o dell’Inps, in presenza di una serie di condizioni:
a) l’accordo non deve avere carattere liquidatorio;
b) se il credito complessivo vantato dai creditori che aderiscono alla ristrutturazione è pari almeno a un quarto dell’importo complessivo dei debiti dell’impresa, il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non può essere inferiore al 60%, esclusi interessi e sanzioni;
c) il soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali deve essere non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) l’adesione dei creditori pubblici deve essere determinante rispetto al raggiungimento delle soglie di efficacia degli accordi.
Se l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei debiti dell’impresa debitrice, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la quota minima di soddisfacimento dei crediti di Fisco e Inps sale al 70% dell’importo di ciascun ente pubblico, esclusi sanzioni e interessi.
La possibilità di omologa forzosa è inoltre esclusa in assoluto se il debito tributario e contributivo non è inferioreall’80% dei debiti complessivi e deriva: 1) prevalentemente da omessi versamenti relativi a cinque anni, oppure 2)dall’accertamento, per almeno un terzo del debito, di condotte fraudolente, ancorché semplicemente contestate.
L’elevazione del soddisfacimento minimo al 60 e al 70% corrisponde a circa il 40 e al 50% ove l’importo che ne discende sia commisurato all’esposizione debitoria comprensiva di sanzioni e interessi: comporta pertanto un maggior pagamento di dieci punti rispetto alle norme vigenti. Si tratta tuttavia di una norma poco felice, perché non spingerà le imprese a offrire soddisfacimenti più elevati, bensì a utilizzare strumenti di regolazione della crisi in cui non sono previste analoghe limitazioni (come nel concordato). Il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi può essere proposto
anche nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, corredando la proposta della relazione di un professionista che ne attesti la convenienza e la veridicità dei dati.

11 giugno 2024