di Giulio Andreani

Con la sentenza 26 maggio 2022, n. 17155, la Corte di cassazione ha affermato l’applicabilità della regola della cosiddetta priorità relativa ai fini del pagamento, nell’ambito di un concordato preventivo, dei crediti fiscali, in deroga alla regola della priorità assoluta, che trova invece applicazione in ordine al soddisfacimento di tutti gli altri crediti (Cassazione 10884/2020).
Pertanto, i crediti di rango inferiore rispetto a quelli fiscali possono essere parzialmente soddisfatti anche ove quelli fiscali non siano stati pagati integralmente, purché il soddisfacimento offerto a questi ultimi sia maggiore di quello destinato ai crediti di rango inferiore.

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