Agli adempimenti fiscali in caso di sequestro preventivo si applica la disciplina dell’eredità giacente

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Agli adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario dei beni oggetto di sequestro preventivo si applica la disciplina relativa all’eredità giacente dettata dall’articolo 187 del Tuir e dall’articolo 5-ter del Dpr 322/1998, considerato che le due fattispecie sono accomunate dalla provvisorietà della situazione e dal fatto che la gestione del patrimonio avviene in entrambi i casi per conto di un soggetto non ancora individuato a titolo definitivo. Questo il principio affermato dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 268 del 20 dicembre, richiamando il contenuto della circolare n. 156/E/2000.
Il citato articolo 5-ter stabilisce che entro «sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni» il curatore dell’eredità giacente deve presentare: 1) la dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione
(se anteriore a quello nel quale ha assunto le funzioni), e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo; 2) quella per i redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.
In virtù della suddetta assimilazione l’amministratore giudiziario deve presentare entro sei mesi la dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione sono ancora pendenti al momento della sua nomina. Tale termine decorre dalla prima nomina, a nulla rilevando un’eventuale successiva nomina nell’ambito di un procedimento civile, ed è perentorio: non può quindi considerarsi valida la dichiarazione presentata nei novanta giorni successivi.
Questa disciplina deve essere coordinata con l’articolo 51 del Dlgs 159/2011, secondo cui i redditi derivanti dai beni sequestrati sono tassati con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del Tuir con le medesime modalità applicate prima del sequestro; se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui è stato disposto, il reddito di ciascun periodo è determinato in via provvisoria dall’amministratore giudiziario.
Infine, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51, in vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento dei tributi dovuti per gli immobili sequestrati il cui presupposto impositivo consista nel diritto di proprietà o di possesso. La sospensione non riguarda però gli obblighi dichiarativi e non concerne i pagamenti che scadono successivamente al provvedimento di sequestro ma relativi a periodi precedenti.
20 Dicembre 2024