Gli effetti
Se l’accordo non si allinea alle trattative già avviate

di Giulio Andreani

L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti – che sono tenute a comunicarlo all’esperto -, e produce effetto col suo deposito presso il tribunale competente.
Anche se nulla è previsto al riguardo dalla nuova norma, ove l’accordo arrechi pregiudizio ai creditori o alle prospettive di risanamento dell’impresa, l’esperto dovrebbe segnalarlo all’imprenditore e all’organo di controllo in base all’articolo 21 del Codice della crisi, rilevandolo anche nella relazione finale richiesta dall’articolo 17,comma 8.
In base al contenuto, l’accordo proposto dall’imprenditore alle agenzie fiscali potrebbe rivelarsi potenzialmente non coerente con le trattative avviate con gli altri creditori e il risanamento aziendale (perché, ad esempio, troppo oneroso e sottrae risorse essenziali per soddisfare altre preminenti esigenze).
Pertanto, in questi casi, con un approccio preventivo e una funzione dissuasiva, l’esperto deve comunicare il proprio eventuale dissenso all’organo amministrativo e a quello di controllo, motivandolo con l’indicazione degli effetti negativi che l’accordo può generare nei confronti dei creditori e rispetto al riequilibrio della situazione dell’impresa debitrice. Al contrario, l’assenza di censura dovrebbe costituire implicito assenso alla transazione.
Il giudice, previa verifica della regolarità dell’accordo e dei suoi allegati, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, nel caso in cui non ne ravvisi la regolarità, dichiara che è privo di efficacia.
La regolarità che il giudice è chiamato ad accertare è solo quella formale o investe anche una valutazione di merito sugli effetti generati dall’accordo rispetto al risanamento con facoltà di avvalersi dell’esperto per eventuali approfondimenti? Dalla relazione accompagnatoria del Correttivo emerge che si tratta di una regolarità formale, considerata l’esigenza di non snaturare la composizione negoziata ed evitare un procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso dei creditori pubblici. Questo è coerente con la considerazione che, ai fini dell’efficacia dell’accordo, l’autorizzazione del giudice non sarebbe necessaria e che è stata prevista solo per fornire al Fisco un conforto esterno con questo provvedimento.
Quindi, è esclusa la possibilità di cram down fiscale e ciò non deve stupire, attesa la natura della composizione negoziata, che è incompatibile con adesioni forzose dei creditori e non prevede un procedimento di omologazione dell’accordo raggiunto tra creditori e debitore.
Nonostante la possibilità di concludere nella composizione negoziata un accordo relativo ai debiti tributari, il debitore che ha avuto accesso a questo percorso potrà comunque avere interesse a formulare una proposta di transazione fiscale in senso proprio da attuare nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, ove ritenga opportuno non privarsi della possibilità del cram down.
In questa prospettiva nulla vieta che la proposta possa essere presentata anche durante la stessa composizione negoziata, seppur prevedendone l’attuazione nell’ambito di altri istituti a cui già si prevede di dovere o volere accedere.

26 settembre 2024