Pubblicato un documento di ricerca del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale
di Giulio Andreani
Con il documento di ricerca «Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario nelle misure ablative» pubblicato il 1° aprile il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e la Fondazione nazionale dei commercialisti illustrano gli adempimenti dell’amministratore giudiziario, considerato che la gestione dei beni sequestrati disposta nell’ambito di misure ablative (sequestri e confische di prevenzione disposte ai sensi del Codice antimafia o di natura penale previste in molteplici disposizioni di legge), costituisce un’attività di amministrazione affidata, dagli organi giudiziari, a professionisti generalmente scelti tra i dottori commercialisti o avvocati iscritti nell’albo degli amministratori giudiziari.
L’amministratore giudiziario, che è un pubblico ufficiale, non attua una custodia statica dei beni, ma una vera e propria attività gestoria, che ha spesso per oggetto un’azienda, attraverso una «diligente amministrazione».
All’esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, documentando le operazioni effettuate. Questo atto costituisce la sintesi della gestione e deve essere il più completo ed esauriente possibile, essendo finalizzato a far conoscere alle parti interessate l’attività di amministrazione attuata, la quale è suscettibile di essere sindacata in sede di udienza di rendicontazione; dal conto devono altresì desumersi le somme riscosse e quelle pagate e il saldo finale e a esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche e il registro delle operazioni compiute.
Il giudice deve esaminare la regolarità formale del conto e assicurarsi che risponda alle finalità per cui è prescritto, comunicando le necessarie informazioni agli interessati, mettendoli in condizione di muovere eventuali rilievi. In caso d’irregolarità o incompletezza, il giudice delegato invita l’amministratore a provvedere alle opportune integrazioni o modifiche. Se invece il rendiconto si presenta regolare, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente alla documentazione giustificativa, alla relazione illustrativa e al registro delle operazioni, fissando un termine, generalmente da 10 a 15 giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni.
Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all’Agenzia nazionale. Le eventuali contestazioni devono essere specifiche e non generiche, riferendosi esclusivamente a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere a oggetto i criteri e i risultati di gestione.
01 Aprile 2025