di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Le norme tributarie sono state storicamente adeguate in modo non sistematico e con scarsa
tempestività agli istituti di volta in volta introdotti nell’ordinamento per disciplinare la crisi
d’impresa. Ne è derivata una regolamentazione “casistica”, che ancora oggi risulta
discriminatoria, omettendo di regolamentare alcuni istituti e contemplando regimi fiscali diversi a
seconda del tipo di strumento, anche quando gli effetti sostanziali prodotti sono i medesimi. A
questa situazione si propone di porre rimedio il disegno di Legge delega per la riforma fiscale,
attraverso un’applicazione sistematica delle norme tributarie che disciplinano la crisi d’impresa e
omogenea rispetto a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi e dell’insolvenza, che hanno
come scopo comune la regolazione delle situazioni di crisi.
1. Premessa
L’art. 183 del T.U.I.R. attualmente in vigore prevede specifiche regole per la determinazione del reddito d’impresa maturato nel periodo compreso tra la data di inizio e la data di chiusura della liquidazione giudiziale e della liquidazione
coatta amministrativa, stabilendo che esso, indipendentemente dalla durata delle due procedure concorsuali e a prescindere dall’eventuale esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il “residuo attivo” e il patrimonio netto
dell’impresa o della società all’inizio del procedimento (quest’ultimo determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che ne facevano parte).
19 maggio 2023