Le modifiche al Dlgs 14/2019 chiariscono che la priorità relativa è applicabile al Fisco. Il nodo era la possibilità di derogare al divieto di trattamento deteriore
di Giulio Andreani
Il decreto correttivo del Codice della crisi approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024 e ora all’esame delle commissioni parlamentari competenti, intende risolvere anche il rapporto problematico che, nel concordato preventivo in continuità aziendale, sussiste fra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.
Il conflitto normativo
Infatti, il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 88 del Codice della crisi stabiliscono, con riguardo al concordato preventivo, che tali crediti non possono ricevere un trattamento peggiore di quello riservato a crediti omogenei o di rango inferiore, prevedendo quindi un principio diverso dalla regola della priorità relativa di cui al comma 6 dell’articolo 84 e da quella prevista dall’articolo 112, comma 2 lettera b), in base al quale, ai fini della omologazione del concordato, i creditori inclusi nelle classi eventualmente dissenzienti ricevono un trattamento conforme a detta regola.
Ne consegue che nel caso in cui crediti privilegiati di grado superiore a quelli fiscali (o contributivi) debbano essere in tutto o in parte degradati per incapienza, il trattamento della quota chirografaria del creditore insoddisfatto a cui è offerto il soddisfacimento più elevato condiziona il trattamento di tutti gli altri crediti (necessariamente degradati); ciò a differenza delle disposizioni degli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2 lettera b), che invece impongono di attribuire ai crediti (anche fiscali) degradati un trattamento peggiore di quello riservato ai crediti privilegiati degradati di rango superiore.
Si consideri esemplificativamente il caso di crediti privilegiati di cui siano titolari Sace, Inps, l’agenzia delle Entrate (ritenute e Iva) e l’agenzia delle Dogane per dazi (articolo 2783-ter del Codice civile), tutti degradati al chirografo per incapienza:
O in base agli articoli 84 e 112 il loro trattamento dovrebbe essere graduato per la quota chirografaria (ad esempio: 16% per Sace, 14% per Inps, 12% per l’agenzia delle Entrate in relazione alle ritenute e, infine, 10% per l’agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane rispettivamente per iva e dazi);
O in base all’articolo 88, comma 1, ultimo periodo, il credito delle agenzie fiscali non potrebbe però ricevere un trattamento differenziato rispetto a quello attribuito a tutti gli altri crediti chirografari (ancorché per degrado), con la conseguenza che Sace, Inps e Fisco dovrebbero essere trattati nella medesima misura (ad esempio con un pagamento del 14% o del 13%).
Il conflitto fra le suddette norme potrebbe ritenersi superato attribuendo alle disposizioni dell’articolo 88 efficacia derogatoria di quelle previste dall’articolo 84 e dell’articolo 112 con riferimento al solo concordato in continuità aziendale. Tuttavia, l’incipit dell’articolo 88, comma 1 («Fermo restando …..») può essere inteso come un rinvio alle norme anche sostanziali del concordato in continuità aziendale e ciò consente di ritenere che il conflitto tra le suddette disposizioni debba essere risolto rendendo prevalenti quelle che si rivelino in contrasto con l’articolo 88.
La modifica
Per risolvere questo conflitto, il decreto correttivo introduce nel comma 1 dell’articolo 88 una disposizione che, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell’articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.
A questa conclusione si poteva in effetti già pervenire sulla base delle norme vigenti, con la conseguenza che anche in base alle norme vigenti è possibile affermare quanto segue:
- nel concordato in continuità il disposto dell’articolo 84, comma 6, e della lettera b) del comma 2 dell’articolo 112prevale sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi stabilito dal comma 1 dell’articolo88, relativamente ai crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio generale;
- la regola della priorità relativa dovrebbe essere in ogni caso limitata ai soli creditori che godono di privilegio generale mobiliare e, quindi, con riferimento ai debiti di impresa, ai crediti di lavoro (diversi da quelli di lavoro subordinato a termini dell’articolo 84, comma 7 del Codice della crisi) e a quelli contributivi e tributari, trovando essa applicazione soltanto nel concordato in continuità aziendale e in favore esclusivamente di quei crediti (di lavoro, contributivi e tributari) che nel concordato liquidatorio o nella liquidazione verrebbero equiparati ai creditori chirografari;
- l’ultimo periodo del predetto comma 1 comma trova invece applicazione per la quota degradata dei crediti contributivi e tributari assistiti da privilegio speciale.
22 Luglio 2024