Si lavora a uno stop nel periodo di 90 giorni successivo alla proposta
di Giulio Andreani
Relativamente al trattamento dei crediti tributari nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, le criticità applicative da superare riguardano tre fattispecie, che il decreto attuativo potrebbe risolvere. Vediamole.
1 La durata del termine a decorrere dal quale è possibile richiedere l’omologazione forzosa della transazione fiscale, qualora, dopo la sua presentazione, la proposta venga modificata. Tale termine è previsto dalla legge in 90 giorni, ma, secondo la prassi degli uffici dell’agenzia delle Entrate, qualsiasi modifica della proposta comporterebbe il decorso di un nuovo termine di 90 giorni; il che pare irragionevole, peraltro come escludere in ogni caso la necessità di un ampliamento del termine originario. Infatti, la modifica della domanda di transazione, da un lato, non può essere irrilevante rispetto ai tempi occorrenti per l’esame della proposta ma, dall’altro lato, non può nemmeno giustificare un raddoppio dei termini ordinari, a meno che non si tratti di una proposta completamente diversa da quella precedentemente presentata.
Potrebbe quindi costituire una soluzione equilibrata prevedere un incremento di 45 giorni del suddetto termine, stabilendo che in ogni caso esso non può spirare prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data del deposito della modifica della proposta, per evitare che, qualora a tale data siano già trascorsi più di 90 giorni, l’incremento rimanga privo di effetto o produca un effetto limitato.
2 La possibilità delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari relative ai crediti oggetto della proposta di transazione fiscale. L’esercizio di tali azioni nel corso delle trattative è contrario a un principio di civiltà giuridica, tranne che in ipotesi di condotte fraudolente o improntate a mala fede da parte del debitore.
Dovrebbe quindi essere stabilito che nei 90 giorni successivi alla presentazione della proposta di transazione fiscale l’amministrazione finanziaria non può avviare o proseguire le suddette azioni. Occorrerebbe inoltre prevedere che per il medesimo periodo non trovano applicazione le disposizioni recate dall’articolo 48-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 relativamente ai crediti oggetto di transazione e che il mancato pagamento degli stessi non si considera irregolarità fiscale ai fini delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativo agli appalti. Non sempre, infatti, le misure protettive disciplinate dall’articolo 54 del Codice della crisi sono a tali fini efficaci.
3 L ’asincronia che si verifica ogniqualvolta la proposta di transazione fiscale venga presentata contestualmente alla domanda “con riserva” di cui all’articolo 44 del Codice della crisi in pendenza di un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, posto che in tal caso il termine di 90 giorni concesso al Fisco per pronunciarsi sulla proposta di transazione eccede quello di 60 giorni previsto dal citato articolo 44.
Sarebbe opportuno stabilire che nel caso in cui il termine di 90 giorni spiri successivamente a quello fissato dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, quest’ultimo termine è prorogabile dal tribunale fino a ulteriori sessanta giorni, ancorché sia stata presentata un’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale.
4 dicembre 2023