Anche in stato di crisi oppure di insolvenza
di Giulio Andreani
Il decreto correttivo modifica anche l’articolo 12 del Codice della crisi, che individua il presupposto oggettivo della Cnc, allo scopo di eliminare i dubbi sorti sulla sua formulazione.
Viene, infatti, previsto che l’accesso alla composizione negoziata può avvenire, a differenza di quanto è richiesto con riguardo agli strumenti di regolazione della crisi, quando l’impresa «si trova anche soltanto in condizioni disquilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza». Significa che il presupposto di questo percorso non è costituito solo da una situazione di semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma «anche soltanto» da questa situazione.
Conseguentemente esso può essere rappresentato anche da una situazione di maggior gravità, quali lo stato di crisi o un vero e proprio stato d’insolvenza. Sempre che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, costituendo questa possibilità un ulteriore e indefettibile co-presupposto di accesso alla composizione negoziata, come emerge dal comma 5 dell’articolo 17, in base al quale, se l’esperto accerta l’assenza di prospettive di risanamento, deve richiedere l’archiviazione del procedimento.
Tant’è che lo stesso ministero della Giustizia, con il provvedimento direttoriale del 28 settembre 2021 aggiornato il 21 marzo 2023, aveva già affermato che, se l’esperto ravvisa, anche a seguito dei primi confronti, la presenza di uno stato d’insolvenza «questo non necessariamente gli impedisce di avviare la composizione negoziata». Naturalmente ove si tratti di insolvenza reversibile, cioè ove sia possibile per l’impresa riacquisire una situazione di equilibrio, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga grazie alla prosecuzione dell’attività o, vista la gravità della situazione, solo in virtù di interventi straordinari, quali possono essere quelli consistenti nell’apporto di un investitore esterno o nella cessione di parte dell’azienda, eventi che possono essere resi più agevoli dalla composizione negoziata.
28 giugno 2024