La questione riguarda istanze depositate dal 15 luglio per procedure precedenti.
di Giulio Andreani
Il Codice della crisi è entrato in vigore lo scorso 15 luglio, ma – al fine di disciplinare la transizione dal vecchio al nuovo regime – l’articolo 390 prevede che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e per l’apertura del concordato preventivo depositati prima del 15 luglio siano definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare, a differenza di quelli presentati successivamente, che sono regolati dalle nuove norme.
Ecco le più frequenti situazioni a cavallo delle due normative, rispetto alle quali manca ancora un orientamento giurisprudenziale univoco.
Fallimento e concordato
Il primo caso riguarda le istanze di fallimento pendenti al 15 luglio 2022 poi seguite dal deposito di una domanda di concordato (in bianco o definitiva) effettuato dal 15 luglio.
Secondo i tribunali di Udine (decreto 21 luglio 2022), Verona (decreto 27 luglio 2022), Trento (decreto 17 agosto 2022) e Mantova (decreto 6 settembre 2022) la domanda di concordato deve essere definita ai sensi della legge fallimentare, perché: tale domanda e il procedimento prefallimentare devono essere coordinati dando luogo a un procedimento unitario (Cassazione 4343/2020, Cassazione 15094/2019 e Cassazione, Sezioni unite 9935/2015), il quale, ai sensi del citato articolo 390, deve essere disciplinato dalle norme vigenti al momento della presentazione della domanda anteriore; se si applicasse la nuova disciplina, qualora la procedura di concordato si arrestasse, dovrebbe essere aperta la liquidazione giudiziale, ma ciò non sarebbe consentito dall’articolo 390, secondo cui ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati prima del 15 luglio si applica la disciplina previgente.
Tuttavia, questo principio non dovrebbe trovare applicazione ove il deposito della domanda di concordato sia avvenuto anteriormente alla prima udienza prefallimentare, nel qual caso il concordato sarebbe regolato dal Codice della crisi, sfociando però, ove non fosse omologato, in un fallimento disciplinato dalla legge fallimentare.
Peraltro, il Tribunale di Roma (decreto 21 luglio 22) ha ritenuto che il procedimento di concordato introdotto con domanda in bianco depositata il 18 luglio debba essere assoggettato alle regole del Codice della crisi, anche se prima del 15 luglio era stata presentata un’istanza di fallimento e per la medesima data del 18 luglio era già stata convocata l’udienza prefallimentare; ciò perché in questo caso il procedimento unitario dovrebbe essere riferito al concordato e dovrebbe quindi intendersi avviato sotto la vigenza del Codice. Analogo principio è stato affermato dal Tribunale di Bologna con il decreto del 29 settembre 2022.
Concordato in bianco e proposta
Un altro caso frequente riguarda le domande di concordato in bianco presentate prima del 15 luglio 2022 e poi seguite da una proposta di concordato presentata a partire dalla data del 15 luglio.
In caso di presentazione della domanda di concordato in bianco gli effetti della procedura sono anticipati alla data della sua pubblicazione. Poiché il citato articolo 390, per stabilire la normativa da applicare, fa riferimento al «ricorso per l’apertura del concordato», ciò che rileva ai fini della disciplina transitoria è conseguentemente la domanda in bianco, e non la proposta vera e propria (che viene presentata successivamente, unitamente al piano concordatario, entro il termine concesso dal tribunale). Pertanto, in questo caso il concordato dovrebbe essere disciplinato dalla legge fallimentare.
Transazione fiscale e omologazione dell’accordo
Ci sono poi i casi in cui la proposta di transazione fiscale formulata, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, prima del 15 luglio è stata poi seguita da una domanda di omologazione dell’accordo presentata successivamente a tale data.
Il deposito della proposta di transazione fiscale all’agenzia delle Entrate è irrilevante ai fini dell’articolo 390 del Codice della crisi, che, per quanto attiene all’accordo di ristrutturazione, individua nel momento della presentazione della domanda di omologazione dell’accordo il discrimine fra la vecchia e la nuova disciplina. Conseguentemente in questo caso è applicabile il Codice della crisi.
Fallimento post 15 luglio
Il tribunale di Verona, con un altro decreto del 27 luglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato dal 15 luglio.
Tuttavia, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, posto che inoltre non sussiste una reale differenza fra la domanda di fallimento e quella di liquidazione giudiziale, si potrebbe ritenere comunque efficace tale ricorso. Oltretutto, per i creditori ci sarebbe il vantaggio che verrebbe in tal modo conservata la decorrenza del periodo sospetto da un momento più remoto.