Sarà possibile concludere un accordo transattivo con le agenzie fiscali che preveda il pagamento parziale e/o dilazionato non solo di sanzioni e interessi

di Giulio Andreani

Il terzo decreto correttivo del Codice della crisi incide significativamente sul trattamento dei debiti tributari e contributivi, apportandovi modifiche che, in alcuni casi, agevoleranno il risanamento delle imprese e in altri, invece, rischieranno di renderlo più difficoltoso.

Accordo transattivo

Appartiene al primo tipo di norme (quelle che favoriscono il risanamento) la disposizione grazie alla quale anche nel corso della composizione negoziata potrà essere concluso un accordo transattivo tra il debitore e le agenzie fiscali, prevedendo il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi ai tributi, e non solo gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi come stabiliva e tuttora stabilisce l’articolo 25-bis del suddetto Codice. Non sarà tuttavia consentita la falcidia dei debiti contributivi.
Considerazioni altrettanto positive devono essere espresse in merito all’estensione della transazione al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nell’ambito del quale prima del correttivo i debiti tributari e previdenziali dovevano essere soddisfatti integralmente, potendo il debitore fruire, per il loro pagamento, solo delle dilazioni previste in via ordinaria per la generalità delle imprese.

Concordato preventivo con continuità aziendale

Il correttivo risolve anche i principali contrasti interpretativi emersi nei primi due anni di applicazione del Codice della crisi relativamente alle norme che disciplinano il concordato preventivo con continuità aziendale. Il primo è quello concernente la possibilità di omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche in tale tipo di concordato, che è stata esclusa dal prevalente orientamento giurisprudenziale. Il secondo concerne l’effetto del cram down sul voto dei creditori pubblici, che in base all’indirizzo maggioritario è costituito dalla conversione del voto da negativo a positivo, mentre in base ad altro orientamento è rappresentato dalla sterilizzazione di tale voto. Il terzo attiene al superamento del conflitto esistente tra la regola della priorità relativa e quella del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi, affermando la prevalenza della prima sulla seconda.
Con altre due modifiche, anch’esse utili, è stata inoltre introdotta la transazione fiscale di gruppo ed è stata prevista la possibilità di attuare il cram down fiscale anche nel concordato proposto nella liquidazione giudiziale.

Omologazione forzosa

Rischiano invece di rendere più difficoltosi i risanamenti aziendali le norme con cui sono state introdotte nuove limitazioni alla omologazione forzosa della transazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti, dopo che, con il Dl 69/2023, tale forma di omologazione era già stata condizionata al rispetto di una congrua soglia di soddisfacimento del debito tributario e contributivo.

11 Settembre 2024