di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
La disciplina della transazione fiscale attuabile nel concordato preventivo, recata dai primi quattro commi dell’art. 182-ter della legge fallimentare, è stata trasfusa nell’art. 88 del Codice della crisi e dell’insolvenza (“CCII” o “Codice”), ma, in particolare a seguito delle modifiche che dovrebbero essere apportate a tale norma dallo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, le due disposizioni presenteranno differenze non marginali. Una riguarda l’incipit del citato articolo 88, in base al quale le disposizioni in esso previste si applicano “Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall’articolo 112, comma 2, …”; l’altra concerne la formulazione del comma 2-bis di tale norma, ai sensi del quale il “tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria”.