Disciplina transitoria ad hoc per gli accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione
di Giulio Andreani
L’atteso terzo decreto correttivo del Codice della crisi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre e, ai sensi dell’articolo 56, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, cioè oggi. Le norme del decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136 «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14» (questi gli estremi del provvedimento) sono tuttavia applicabili anche alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del Codice della crisi, agli strumenti di regolazione della crisi, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data odierna.
Pur essendo questa la regola generale, è però prevista una diversa disciplina transitoria relativamente alle disposizioni che hanno introdotto la possibilità di un accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro) così come a quelle che hanno modificato la disciplina della transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo. Più precisamente:
1) si applica solo alle composizioni negoziate avviate con istanza di nomina dell’esperto presentata ai sensi dell’articolo 17 Codice della crisi da oggi la possibilità per il debitore, prevista dal novello comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi, di concludere con le agenzie fiscali, anche nell’ambito di tale percorso, un accordo transattivo avente a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari, iva inclusa, oltre ai relativi accessori (sanzioni e interessi);
2) trova analogamente applicazione solo con riguardo alle proposte di transazione presentate da oggi il nuovo comma 4 dell’articolo 88 del Codice della crisi, che prevede espressamente la possibilità dell’omologazione forzosa della transazione fiscale e previdenziale anche nel concordato preventivo in continuità. Poiché la proposta di transazione fiscale e contributiva, ancorché già presentata, può essere modificata o sostituita da una successiva proposta ove venga modificato il piano di concordato, occorrerà verificare caso per caso se quella successiva presenta modifiche tali da poter essere considerata realmente una nuova proposta a cui siano conseguentemente applicabili le (più favorevoli) disposizioni introdotte dal correttivo in tema di omologazione forzosa;
3) le limitazioni al cram down fiscale e contributivo introdotte con riguardo alle proposte di transazione formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti sono, per contro, applicabili solo alle proposte presentate alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali da oggi. Esse sono quindi irrilevanti rispetto a quelle già presentate, ancorché non ne sia ancora stata richiesta l’omologazione al tribunale. Le medesime regole si applicano all’incremento delle soglie di soddisfacimento dei debiti tributari e contributivi richieste ai fini del cram down, che – come anticipato – sono state elevate, a seconda dell’ampiezza delle adesioni degli altri creditori, al 50 e al 60% del debito senza sanzioni e interessi (corrispondenti a circa il 37 e 44% del debito integrale);
4) solo da oggi può infine essere formulata alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali una proposta per ridurre e/o dilazionare il pagamento dei debiti tributari e contributivi nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro).
Trova invece applicazione anche con riguardo alle procedure di concordato preventivo in continuità già pendenti alla data odierna la modifica apportata al comma 2 dell’articolo 112 Codice della crisi, contenente la disciplina della cosiddetta «ristrutturazione trasversale», ai sensi del quale il tribunale omologa il concordato in continuità aziendale anche in assenza del voto favorevole di tutte le classi, se, oltre alle condizioni stabilite alle lettere a), b)e c), la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (lettera d). Il correttivo chiarisce che l’espressione «in mancanza» è riferita all’ipotesi in cui difetti la maggioranza delle classi: il concordato, indipendentemente da quando sia stato proposto, può dunque essere omologato anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori, qualora si tratti «di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione» (cioè dei creditori che costituiscono la cosiddetta «classe svantaggiata»).
27 Settembre 2024