Il testo del decreto correttivo è stato «bollinato» dalla Ragioneria dello Stato. Tra le novità la riduzione e/o dilazione dei debiti fiscali nella composizione negoziata, Iva compresa

di Giulio Andreani

È stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato il decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 10 giugno scorso, ora trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per il previsto parere; dopo di che il decreto tornerà al Consiglio dei ministri per la sua approvazione finale. Sono diverse le novità introdotte e, anche se si tratta ancora di norme che potrebbero subire modifiche prima dell’entrata in vigore (ipotizzabile non oltre la metà di settembre), conoscerle è certamente utile per chi si occupa di diritto della crisi e di crisi d’impresa in generale. Segnaliamo di seguito solo alcune delle principali, molte delle quali riguardano la composizione negoziata della crisi.

L’istanza di liquidazione

L’articolo 14 del decreto correttivo modifica l’articolo 25-quinquies del Codice, allo scopo di chiarire che la soluzione stragiudiziale della crisi mediante la composizione negoziata è impedita solo nei casi in cui l’imprenditore stesso abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale (concordato preventivo, Adr o Pro), ma non quando pende una domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal pubblico ministero o da altri organi o autorità competenti.

Accesso alla composizione

Il decreto modifica anche l’articolo 12 del Codice, prevedendo che l’accesso alla composizione negoziata è consentito quando l’impresa «si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza»: significa che il presupposto di tale percorso non è costituito esclusivamente da una situazione di semplice squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma «anche soltanto» da tale situazione. Conseguentemente esso può essere rappresentato anche da una situazione di maggior gravità, quali sono lo stato di crisi o un vero e proprio stato d’insolvenza; sempre che, in ogni caso, risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

I rapporti bancari

Viene precisato che la semplice notizia di accesso alla composizione negoziata non può di per sé costituire causa di sospensione e revoca degli affidamenti bancari e non può determinare una diversa classificazione del credito (generalmente nella categoria degli Utp). Pertanto, è necessario che le banche valutino, di volta in volta, se l’impresa si trovi, indipendentemente dall’accesso alla
composizione negoziata, in una situazione di difficoltà tale da comportare l’applicazione della normativa prudenziale, tenendo conto non solo delle condizioni in cui versa, ma anche del piano di risanamento e delle concrete possibilità di conseguire il riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito deve essere conseguentemente specificamente motivata e comunicata agli organi di gestione e di controllo dell’impresa, affinché questi siano messi in condizione di cercare di ripristinarne l’utilizzabilità mediante la richiesta di misure protettive.

Transazione fiscale estesa

Viene introdotta anche nella composizione negoziata la riduzione e/o la dilazione dei debiti fiscali, compresi quelli relativi all’Iva, con esclusione dei soli dei tributi dell’Ue e degli enti locali e dei debiti contributivi. La proposta dovrà essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale della società proponente, se esistente, o, negli altri casi, da un revisore designato. La transazione fiscale sarà possibile anch enel Pro, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ma anche in questo caso, come nella composizione negoziata, senza cram down.

13 luglio 2024