Il Cndcec ha approvato la nuova versione tenendo conto sia delle disposizioni introdotte dal Codice della crisi d’impresa che della giurisprudenza intervenuta nel frattempo
di Giulio Andreani
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato la nuova versione dei «Principi di attestazione dei piani di risanamento», aggiornando e modificando quelli precedentemente statuiti, inizialmente, nel 2014 e, successivamente, nel 2021, tenendo conto sia delle numerose e innovative disposizioni introdotte nell’ordinamento dal Codice della crisi e dell’insolvenza il 15 luglio 2022, sia delle elaborazioni giurisprudenziali medio tempore intervenute.
Pur essendo privi di efficacia normativa, i principi costituiscono al tempo stesso un guida per l’attestatore e uno strumento di valutazione dell’attività di tale professionista, che sta acquisendo sempre maggior peso nei risanamenti aziendali.
Sono diverse le integrazioni presenti nel nuovo elaborato, che riguardano, per ricordare solo quelle principali, l’indipendenza dell’attestatore, la valutazione dell’attività pregressa degli organi sociali dell’impresa debitrice, l’arco temporale del piano, la valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori, la valutazione dello scenario liquidatorio, l’attestazione nella ristrutturazione dei gruppi e il giudizio del professionista indipendente sulla transazione fiscale.
Nel corso del tempo, infatti, alla tradizionale attività di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di risanamento, si è aggiunta, in vari contesti e a vari fini, quella che ha ad oggetto la convenienza della proposta che l’impresa debitrice formula ai suoi creditori, pubblici e privati.
Tale giudizio deve essere espresso dall’attestatore utilizzando, come termine di confronto, le sole ipotesi alternative di discontinuità concretamente praticabili, quali:
• la liquidazione ordinaria del patrimonio dell’impresa in crisi, ove concretamente;
• praticabile;
• la liquidazione giudiziale, in caso di impossibilità di procedere con una liquidazione in bonis, eventualmente mediante cessione dell’azienda o di rami di azienda a seguito della prosecuzione dell’attività mediante esercizio provvisorio.
Un elemento fondamentale di tale valutazione è costituito dalla praticabilità della liquidazione dell’azienda in esercizio; pertanto, il professionista indipendente deve innanzitutto rappresentare quali sono gli elementi ed eventuali condizioni che alternativamente limiterebbero e/o impedirebbero la vendita dell’azienda in attività.
Ulteriore elemento è rappresentato dalla stima dei risarcimenti discendenti dalle azioni di responsabilità esperibili nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società debitrice.
Infatti, pur non essendo l’attestatore tenuto, in generale, a esprimere valutazioni circa l’esperibilità di tali azioni, è tenuto a farlo nel caso in cui queste siano esplicitamente indicate nel piano o sia previsto dal Codice della crisi il rilascio di un’attestazione sulla convenienza del trattamento proposto ovvero sulla sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
08 Maggio 2024