Crisi d’impresa. In attesa della riforma, a Telefisco l’agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento dell’ufficio. L’impresa debitrice può comunque presentare la proposta di transazione a futura memoria.
di Giulio Andreani
L’agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco che si è tenuto il 1° febbraio, ha confermato che in sede di composizione negoziata della crisi non è consentita, mediante alcun tipo di strumento, la falcidia dei debiti relativi ai tributi, che peraltro richiederebbe «un controllo da parte del Giudice», allo stato non previsto in tale ambito. Del resto, se così non fosse – ha aggiunto l’Agenzia – non avrebbe senso – la specifica previsione dell’estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata contemplata dalla legge di delega per la riforma tributaria (legge n. 111/2023). Nell’ambito di detto percorso possono dunque essere ridotte solo le sanzioni e gli interessi, mentre relativamente alle imposte è riconosciuta esclusivamente la possibilità di dilazionare il pagamento fino a dieci anni anche di quelle non ancora iscritte a ruolo.
L’affermazione dell’agenzia delle Entrate è pienamente condivisibile. Infatti, il cosiddetto principio della indisponibilità del credito tributario è derogabile solo in presenza di specifiche disposizioni relative al trattamento di tale credito, che ne consentano la falcidia, ovvero di disposizioni generali, cioè relative a tutti i creditori, che nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi ammettano senza distinzioni la soddisfazione parziale dei debiti, inclusi quindi quelli tributari, anche imponendola, a certe condizioni, ai creditori dissenzienti. Disposizioni specifiche sono quelle previste dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi, che disciplinano la transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo, mentre disposizioni generali sono, ad esempio, quelle relative: (i) al concordato preventivo dell’articolo 184 della legge fallimentare e all’articolo 117del Codice della crisi, per effetto delle quali il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso alla procedura, ancorché dissenzienti, e (ii)al concordato semplificato liquidatorio dell’articolo 25-sexies del medesimo codice, il cui comma 8 richiama il citato art. 117.
Nessuna delle norme che disciplinano la composizione negoziata dispone alcunché in merito alla riduzione dei debiti relativi ai tributi, né prevede disposizioni analoghe a quelle degli articoli 63 e 88 o richiama tali articoli, né consente di imporre una riduzione ai creditori: da qui, in base ai suddetti principi, l’esclusione della possibilità di falcidiare i tributi in tale contesto.
Ciò non significa, tuttavia, che l’impresa debitrice non possa presentare, già nel corso della composizione negoziata, una proposta di transazione fiscale vera e propria, qualora preveda che tale percorso non avrà un esito favorevole e ritenga necessario avvalersi delle disposizioni recate dal comma 2, lettere b) o d), del medesimo articolo 23, accedendo a uno strumento di regolazione della crisi in cui la transazione fiscale sia attuabile.
Questa situazione è peraltro destinata a essere modificata perché, considerata l’indubbia utilità della possibilità di falcidiare nella composizione negoziata anche i tributi, lo schema di decreto legislativo che darà attuazione al principio direttivo stabilito dalla legge delega per la riforma
tributaria prevederà che in tale percorso il debitore possa stipulare con le agenzie fiscali un contratto avente a oggetto la riduzione di detti debiti, previa autorizzazione del tribunale e previa attestazione, da parte di un professionista indipendente, del carattere non deteriore della proposta per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale; seppur escludendo in tale contesto la possibilità di omologazione forzosa, in considerazione della natura dell’istituto, che non consente adesioni coattive dei creditori e non prevede un procedimento di omologazione di alcun accordo.
4 febbraio 2024