Giulio Andreani

Con il decreto legislativo 27 settembre 2024 n. 136, entrato in vigore lo scorso 28 settembre, i tributi di qualsiasi tipo e i relativi accessori possono essere falcidiati e dilazionati anche nell’ambito delle composizioni negoziate avviate con istanza di nomina dell’esperto presentate alla competente Camera di commercio da tale data.
Affinché le agenzie fiscali possano pronunciarsi sulla proposta del debitore in base a informazioni affidabili e provenienti da soggetti terzi, valutando quando l’accordo è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale, devono essere predisposte, da un professionista indipendente, una relazione che ne attesti la convenienza e, dal revisore legale del soggetto proponente, una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali; se la società non è dotata di revisore, la relazione dovrà essere redatta da un revisore legale a tal fine designato. In quest’ultimo caso le due figure professionali possono coincidere.
L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti, che devono comunicarlo all’esperto, e produce effetto con il suo deposito presso il tribunale competente.
Anche se nulla viene previsto al riguardo dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi di impresa, ove l’accordo arrechi pregiudizio ai creditori o alle prospettive di risanamento dell’impresa, l’esperto dovrebbe segnalarlo all’imprenditore e all’organo di controllo ai sensi dell’articolo 21 del Codice, rilevandolo anche nella relazione finale richiesta dall’articolo 17, comma 8. Infatti, a seconda del suo contenuto, l’accordo proposto dall’imprenditore alle agenzie fiscali potrebbe rivelarsi potenzialmente non coerente con le trattative avviate con gli altri creditori e con il risanamento aziendale (perché, ad esempio, è troppo oneroso e sottrae risorse essenziali per soddisfare altre preminenti esigenze); pertanto, in questi casi, con un approccio preventivo e una funzione dissuasiva l’esperto deve comunicare il proprio eventuale dissenso all’organo amministrativo e a quello di controllo, motivandolo. Al contrario, l’assenza di qualsiasi censura, dovrebbe costituire implicito assenso alla transazione.
Il giudice, previa verifica della regolarità dell’accordo e dei suoi allegati, ne autorizza l’esecuzione con decreto oppure, nel caso in cui non ne ravvisi la regolarità, dichiara che esso è privo di efficacia. Dalla relazione accompagnatoria del correttivo emerge che la regolarità che il giudice è chiamato ad accertare è solo quella formale, considerata l’esigenza di non snaturare la composizione negoziata, evitando un procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso dei creditori pubblici. Ciò è coerente con la considerazione che ai fini dell’efficacia dell’accordo l’autorizzazione del giudice non sarebbe necessaria e che essa è stata prevista solo per fornire all’amministrazione finanziaria, per così dire, un conforto esterno attraverso tale provvedimento. È tuttavia da ritenersi che la funzione del giudice non possa essere meramente “notarile” e che, in presenza di ragioni anche sostanziali che rendano l’accordo pregiudizievole rispetto al risanamento, debba per tale motivo dichiararne l’inefficacia.
È in ogni caso esclusa la possibilità di cram down fiscale e ciò non deve stupire, attesa la natura della composizione negoziata, che è incompatibile con adesioni forzose dei creditori e non prevede un procedimento di omologazione dell’accordo raggiunto tra i creditori e il debitore.
Nonostante la possibilità di concludere nella composizione negoziata un accordo relativo ai debiti tributari, il debitore che ha avuto accesso a tale percorso potrà comunque avere interesse a formulare una proposta di transazione fiscale in senso proprio da attuare nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, ove ritenga opportuno non privarsi della possibilità del cram down. In tale prospettiva nulla vieta chetale proposta possa essere presentata anche durante la stessa composizione negoziata, seppur prevedendo nell’attuazione nell’ambito di altri istituti, quando già si prevede che la composizione negoziata sfocerà in una procedura concorsuale.

2 ottobre 2024