di Giulio Andreani
La transazione fiscale non può essere attuata nella composizione negoziata, ma, secondo alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate, durante tale percorso non potrebbe nemmeno essere proposta pur prevedendo di attuarla nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in cui la composizione negoziata può sfociare.
Dovrebbe essere la riforma fiscale a risolvere il problema, prevedendo l’applicazione di tale istituto all’interno della composizione negoziata, come la legge delega (la n. 111/2023) stabilisce. Ma, in attesa del decreto legislativo di attuazione, la tesi restrittiva di tali uffici può continuare a essere applicata e occorre considerare che nelle ristrutturazioni aziendali la tempestività è essenziale.
La tesi restrittiva costringerebbe a presentare la proposta di transazione fiscale solo dopo la chiusura della composizione negoziata, che può prolungarsi anche per un anno
Inoltre, tale tesi appare priva di fondamento giuridico: si basa solamente sul fatto che, come scrive l’agenzia delle Entrate, «l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi di natura concorsuale, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del Codice della crisi, è subordinato dal legislatore all’impraticabilità delle soluzioni di natura contrattuale individuate dal precedente comma 1, laddove le trattative non abbiano avuto esito positivo».
Se l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale succede alla composizione negoziata, vi si può ricorrere solo dopo che nelle trattative non si individua una delle soluzioni previste dal comma 1 dell’articolo 23 (conclusione di uno dei contratti ivi indicati). Ma ciò significa semplicemente che il debitore può “ripiegare” sull’accordo di ristrutturazione, che ammette la transazione fiscale, se la composizione negoziata non riesce oppure non è sufficiente; non significa che la proposta di transazione fiscale non si possa presentare anche durante tale percorso.
Se così non fosse, in presenza di debiti tributari significativi, il termine di 60 giorni dalla chiusura della composizione negoziata – previsto dall’articolo 25-sexies del Codice della crisi per presentare proposta di concordato liquidatorio semplificato – non potrebbe mai essere rispettato: per accedere a tale procedura occorre che durante la composizione si siano svolte trattative infruttuose. Il che presuppone – come il Tribunale di Bergamo ha da tempo chiarito – trattative anche col Fisco (con proposta di transazione fiscale) che, per non escludere la via del concordato semplificato, dovrebbero finire entro 60 giorni.
Ma nessun iter di transazione fiscale può essere così veloce e quindi la tesi restrittiva implicherebbe che il concordato semplificato sarebbe sempre precluso. Un assurdo.
13 ottobre 2023