di Giulio Andreani
La rateazione dei debiti tributari non iscritti a ruolo, di cui usufruisce l’impresa che conclude con esito positivo il percorso di risanamento della composizione negoziata della crisi, può prevedere rate variabili di importo crescente per ciascun anno e non necessariamente rate di pari importo. Lo ha confermato l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 443 del 2 ottobre 2023.
L’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi contempla una misura fiscale premiale volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi, stabilendo che:
– quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi ed è pubblicato nel registro delle imprese un contratto concluso dall’imprenditore con uno o più creditori che, in base alla relazione resa dall’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata, risulta atto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, ovvero un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che ne attesta la coerenza rispetto al superamento della crisi, l’agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle imposte dovute e non versate non ancora iscritte a ruolo, nonché dei relativi accessori;
– si applicano alla predetta rateazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973;
– la sottoscrizione dell’istanza da parte dell’esperto costituisce prova dell’esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il richiamato articolo 19 prevede a sua volta che:
1. l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede una dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili;
2. il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;
3. ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.
Infine, l’articolo 38, comma 1, del Dl 13/2023 prevede che, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi, l’agenzia delle Entrate, indipendentemente dall’origine della crisi, può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate se è rappresentata nell’istanza una comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa e questa è confermata dall’esperto.
Poiché l’articolo 25-bis richiama il citato articolo 19 e nulla dispone in merito al tipo di rata da versare (costante o variabile), ne discende che anche la rateazione di cui allo stesso articolo 25-bis può prevedere una dilazione di 120 rate crescenti, agevolandone il pagamento da parte dell’impresa debitrice nei primi anni.
2 ottobre 2023