di Giulio Andreani e Filippo D’Aquino

Il conflitto tra le norme del Codice della crisi (messo in luce nell’articolo a fianco) potrebbe
ritenersi superato attribuendo alle disposizioni dell’articolo 88 efficacia derogatoria di
quelle previste dall’articolo 84 e dell’articolo 112 con riferimento al solo concordato in
continuità aziendale.
Tuttavia, ove si intenda l’incipit dell’articolo 88, comma 1 («fermo restando») come un
rinvio recettizio alle norme anche sostanziali del concordato in continuità aziendale, qualora
in contrasto con le norme recate dall’articolo 112, la norma regolerebbe il conflitto tra le
disposizioni dell’omologa del concordato in continuità aziendale e quella generale
dell’articolo 88, rendendo sovraordinate in caso di concordato in continuità aziendale le
disposizioni dell’articolo 112 che si rivelino in contrasto con l’articolo 88.

1 giugno 2023

» SCARICA IL TESTO COMPLETO IN PDF