Concordato, omologazione anche senza adesione
di Giulio Andreani
Con l’approvazione del Ddl di conversione del decreto 118/21 da parte del Senato, la transazione fiscale si avvia ad arricchirsi di tre disposizioni.
La prima chiarisce che nel concordato preventivo il tribunale, se la proposta è conveniente e “decisiva”, omologa forzosamente la transazione non più anche “in mancanza di voto”, ma in “mancanza di adesione” del Fisco. Poiché la mancanza di adesione comprende il voto negativo, la modifica ha lo scopo di precisare che il tribunale può omologare forzosamente la transazione anche a seguito del rigetto della relativa proposta.
La disposizione introdotta non ha la struttura tipica della norma interpretativa, ma è da escludere che la modifica, essendo intervenuta in un momento in cui il contrasto dottrinale e giurisprudenziale era oltremodo noto, non abbia avuto un intento chiarificatore; così com’è da escludere che all’espressione «mancanza di adesione» possa essere attribuito il significato di «mancanza di voto»: sia perché non sono coincidenti, sia perché, se lo fossero state, l’intervento del legislatore sarebbe da considerare inutile. Un ulteriore effetto della norma è che l’omologazione forzosa deve intendersi consentita in caso di rigetto della proposta nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel cui contesto l’articolo 182-bis legge fallimentare comma 4, già richiedeva, ai fini della omologazione forzosa, la semplice “mancanza di adesione”.