Entro il giorno successivo alla richiesta delle misure
di Giulio Andreani
Lo schema di Dlgs correttivo del Codice della crisi d’impresa semplifica e meglio definisce il procedimento relativo a concessione, conferma o revoca delle misure protettive e cautelari.
Attualmente, entro il giorno successivo a quello di pubblicazione dell’istanza con cui formula la richiesta delle misure, l’imprenditore deve richiederne con ricorso al tribunale competente la conferma o la modifica, disponendo– entro 30 giorni – la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. Questo termine viene ridotto dal correttivo a 20 giorni, perché i tempi entro i quali il procedimento giurisdizionale viene instaurato sono risultati molto rapidi e la riduzione ne accelera il completamento.
Viene poi integrata la pubblicità avente a oggetto il ruolo del procedimento, imponendo la pubblicazione nel registro delle imprese, per estratto, anche del decreto con cui il tribunale, entro 10 giorni dal ricorso, fissa l’udienza per conferma, modifica o revoca delle misure. L’estratto deve contenere l’indicazione del debitore e dell’esperto e la data dell’udienza.
Sono introdotte, infine, ulteriori modifiche per facilitare la conoscenza del procedimento, utili soprattutto se sono presenti creditori esteri, confermando la preferenza per i sistemi di videoconferenza, che favoriscono la partecipazione dei soggetti interessati.
Analogamente a quanto disposto per la presentazione della domanda d’accesso, è prevista la possibilità di allegare al ricorso con cui si chiede la conferma delle misure, in luogo dei bilanci degli ultimi tre esercizi qualora non siano stati ancora approvati, i corrispondenti progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria riferita a non oltre 30 giorni prima.
Il correttivo puntualizza anche il ruolo dell’esperto nel procedimento, chiarendo che è chiamato non solo a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative, ma anche a fornire al giudice una visione più ampia, tramite la rappresentazione dell’attività che ha programmato di svolgere nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal comma 2 dell’articolo 12,utili ad agevolare le trattative tra imprenditore e creditori al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di squilibrio, crisi o insolvenza in cui l’impresa debitrice si trova, anche col trasferimento dell’azienda o rami di essa.
In ultimo viene precisato, chiarendo il dubbio generato dall’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 19,che la proroga delle misure può essere chiesta dal debitore o dalle parti interessate al risanamento (non solo dal debitore, come talvolta è stato ritenuto).
28 giugno 2024