Finché i beni restano acquisiti allo Stato è esclusa la tassazione

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli 

Il complesso aziendale oggetto di confisca si considera mantenuto al patrimonio dello Stato solo fino al momento in cui ne è disposta la destinazione definitiva in base all’articolo 48, comma 8, lettera a), del Dlgs 159/2011 («Codice antimafia») e di conseguenza (in forza della riunione della qualità di debitore e di creditore in capo allo Stato-Erario) solo i debiti erariali relativi al complesso aziendale sorti fino a tale momento si estinguono per confusione ex articolo 1253 del Codice civile.
Con la risposta a interpello 39/2025, l’agenzia delle Entrate, richiamando quanto già puntualizzato in proposito con le risoluzioni n. 114/E/2017 e n. 70/E/2020, ha precisato che:
1) a seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato;
2) nelle ipotesi di confisca, in base all’articolo 50, comma 2, del Codice antimafia i crediti erariali si estinguono per confusione;
3) tale effetto estintivo si verifica dal momento in cui la confisca assume carattere di definitività e finché non si verifichi la destinazione del complesso aziendale – mediante vendita, affitto o  liquidazione – a uno dei soggetti diversi dallo Stato indicati nel citato comma 8 (società o imprese pubbliche o private e cooperative di lavoratori).
Infatti, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, l’articolo 48, comma 8, del Codice antimafia indica come forme di destinazione dell’azienda confiscata (da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) la vendita, la liquidazione e l’affitto.
Quest’ultima forma di destinazione, ancorché di  carattere transitorio o permanente, è da considerare come le altre ai fini della produzione dell’effetto estintivo in virtù dell’articolo 1253 del Codice civile, poiché con l’affitto d’azienda sorge un vero e proprio rapporto contrattuale da cui discende il ripristino della dualità dei soggetti (attivo e passivo) dell’obbligazione tributaria (Stato e contribuente/affittuario).
Ne discende che, pur restando l’azienda concessa in affitto di proprietà dello Stato, i proventi discendenti dalla gestione del complesso aziendale spettano all’affittuario e dunque soggiacciono alle regole di imposizione ordinarie, diventando soggetti all’Ires (salvo il caso in cui l’affittuario non sia soggetto alle imposte sui redditi).
In base al comma 9 dell’articolo 48 restano invece esenti dall’Ires i canoni d’affitto che l’affittuario versa allo Stato, in quanto proventi destinati alle casse erariali con riguardo ai quali non sussiste alcuna dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
19 Febbraio 2025