di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
1. Premessa
Il cram down fiscale disciplinato dall’art. 180, comma 4, l.fall. e, attualmente, dagli artt. 48 e 88 del Codice della crisi, alla luce della sua reale natura, non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione rispetto a quanto previsto dall’art. 180 l.fall. (ora dall’art. 48 del Codice della crisi) in assenza di omologazione forzosa. Lo ha stabilito, con articolate argomentazioni, la Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 10 gennaio 2024 (udienza dell’8 novembre 2023), n. 1033.
2. La fattispecie esaminata
La vicenda oggetto della pronuncia della Suprema Corte prende spunto dal decreto del 24 maggio 2021 con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato ammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, assistita da una proposta di transazione fiscale ex art 182-ter l. fall., presentata da una società a responsabilità limitata. Poiché all’esito dell’adunanza dei creditori non erano state raggiunte le maggioranze previste dall’art. 177 l.fall. a causa del voto contrario (e determinante) espresso dall’Agenzia delle Entrate, la società debitrice richiese al medesimo giudice di provvedere all’omologazione forzosa del concordato preventivo ai sensi dell’art. 180, comma 4, l. fall., una volta appurata la convenienza della proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria. Conseguentemente, con decreto del 20 giugno 2022 il Tribunale, acquisito il parere favorevole dei commissari giudiziali, reputò conveniente…
27 gennaio 2024