di Giulio Andreani
I paletti relativi ai creditori pubblici
Con il decreto legge sulla pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri
il 15 giugno, si è sospesa l’applicazione del comma 2-bis, articolo 63 del Codice della
crisi, stabilendo che, se proposta negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la transazione
è omologata dal tribunale, anche senza adesione dell’amministrazione finanziaria e degli
enti previdenziali, quando, oltre a essere, come in passato, conveniente per i creditori
pubblici rispetto all’alternativa liquidatoria e determinante per raggiungere il 60 o 30%
dei crediti oggetto dell’accordo, ricorrono le seguenti condizioni:
1 il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è pari almeno al 30% del loro
ammontare, inclusi sanzioni e interessi, se il credito complessivo, di cui sono titolari altri
creditori aderenti, è pari ad almeno un quarto dell’intero importo dei debiti dell’impresa
istante;
2 il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è pari almeno al 40% del loro
ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento non eccede i
10 anni, se il credito complessivo, di cui sono titolari altri creditori aderenti, è inferiore a
un quarto dell’intero importo dei debiti dell’impresa istante oppure se non vi è altro
creditore aderente;
23 giugno 2023