La misura cautelare atipica concessa dal Tribunale di Vasto; la rata scade lunedì 9, il giudice ha stabilito una dilazione di 60 giorni
di Giulio Andreani e Maria Carla De Cesari
Il Tribunale di Vasto, presidente Michele Monteleone, ha concesso, a un’impresa in composizione negoziata della crisi, la sospensione – per 60 giorni – del pagamento della rata relativa alla rottamazione quater, in scadenza lunedì 9 dicembre.
È questo il contenuto di un decreto di ieri, che ha accolto le richieste degli advisor della società: Luigi Carunchio (advisor finanziario) e Sergio Della Rocca, Augusto La Morgia, Arnaldo Tascione (advisor legali).
La società è in composizione negoziata per risolvere una situazione di difficoltà. Le prospettive di risanamento ruotano attorno a una complessa e riservata trattativa di acquisizione da parte di un primario gruppo nazionale operante nello stesso settore. Nel frattempo sono attive alcune commesse e sono pervenute risorse che l’azienda avrebbe potuto destinare al pagamento della rata della rottamazione. Tuttavia, ritiene invece prioritario – e il giudice le ha dato ragione – pagare i dipendenti. In questo modo l’impresa è nelle condizioni di continuare l’attività. Come evidenziato dagli advisor, nel caso in cui fosse saltata la possibilità di corrispondere le spettanze ai lavoratori, ci sarebbe un danno per i dipendenti, «per la continuità aziendale e, in generale, per il piano di risanamento».
La massima che può trarsi dal provvedimento del Tribunale di Vasto è che nella composizione negoziata della crisi il Tribunale può disporre la sospensione del pagamento delle somme dovute per effetto della cosiddetta “rottamazione dei ruoli”, evitando la decadenza dal beneficio conseguente al mancato versamento delle somme, ove ciò sia necessario ai fini del risanamento dell’impresa.
l provvedimento è stato emesso in base al comma 1 dell’articolo 19 del Codice della crisi: l’imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata può chiedere al giudice l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative avviate con i creditori e con terzi ai fini del risanamento. In questo caso l’impresa in composizione negoziata ha chiesto al Tribunale di disporre, con un provvedimento inaudita altera parte, la sospensione per 60 giorni del pagamento della rata della rottamazione quater, per evitare la decadenza dal beneficio costituito dalla riduzione del debito tributario discendente dalla rottamazione stessa. A questo fine ha comunicato al Tribunale che, grazie all’adesione a tale forma di definizione agevolata dei debiti tributari, essa ha ridotto significativamente l’importo del debito, una diminuzione essenziale rispetto alla prosecuzione
dell’attività, alla vendita dell’azienda per cui sono in corso trattative e quindi rispetto al risanamento aziendale. L’impresa ha infatti regolarmente pagato le prime rate della rottamazione, ma non dispone delle risorse finanziarie per provvedere al pagamento sia dell’ulteriore rata in scadenza sia delle retribuzioni dei dipendenti. Tra l’altro il regolare adempimento della rottamazione potrà favorire il raggiungimento di un accordo sui debiti tributari con l’agenzia delle Entrate (comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi).
La misura cautelare della sospensione è stata motivata anche dalla considerazione che l’azienda:
- non avrebbe potuto chiedere la sospensione del pagamento delle retribuzioni, perché i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive e cautelari;
- l’accoglimento di una istanza di sospensione del pagamento della rata della rottamazione non avrebbe comunque comportato uno svantaggio irrecuperabile per le casse dello Stato, atteso che, essendo stata formulata solo una richiesta di moratoria di 60giorni, la somma dovuta sarebbe stata poi in ogni caso versata all’Erario, in virtù della prosecuzione dell’attività consentita dal pagamento delle retribuzioni.
Per questi motivi il tribunale ha concesso la misura cautelare, attraverso un bilanciamento dei valori in gioco e valutando con equilibrio il provvedimento atto a tutelare l’interesse di tutti i creditori.
06 Dicembre 2024