Tribunale di Crotone: inibitoria alla banca per agevolare il piano

di Giulio Andreani e Maria Carla De Cesari

Nella composizione negoziata della crisi il giudice può disporre, per la durata delle trattative e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello delle misure protettive, massimo 240 giorni, l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d’Italia e al Crif. Ciò perché la società ricorrente si vedrebbe altrimenti esposta al rischio di non poter accedere, per effetto di tali segnalazioni, al credito di cui deve disporre per la realizzazione del piano di risanamento, oltre che al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti e normalmente utilizzate.
Questo principio è stato affermato dal Tribunale di Crotone (giudice Emmanuele Agostini) con il provvedimento depositato il 4 gennaio 2025, con cui è stata accolta la misura cautelare chiesta da una società che aveva avuto accesso alla composizione negoziata, esperto Fausto Riganello, advisor Paola Bellomo. In tale contesto, non essendo in grado di pagare puntualmente una rata di mutuo in scadenza, aveva richiesto l’adozione di misure protettive e cautelari.
Secondo il Tribunale la misura cautelare si è resa necessaria perché il rischio di un effetto negativo delle segnalazioni sui rapporti bancari in essere non può ritenersi scongiurato ex lege, semplicemente da quanto prescritto dall’articolo 16, comma 5 del Codice della crisi. In base alla norma la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento delle banche nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di affidamento concesse all’impresa debitrice né ragione di una diversa classificazione del credito. Infatti, anche che nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto, oltre che di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori, in base alla disciplina di vigilanza prudenziale, seppur senza che a tal fine rilevi il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata.
Questa disposizione è stata definita dal terzo decreto correttivo proprio allo scopo di evitare automatismi tra l’accesso alla composizione negoziata e la revoca degli affidamenti, ma pur sempre attraverso un bilanciamento fra tale esigenza e il rispetto della vigilanza prudenziale da parte delle banche. Il Tribunale di Crotone ha evidentemente ritenuto che, nonostante la modifica, la norma non consenta tuttora un’adeguata tutela all’impresa debitrice che ha avviato un serio percorso di risanamento.
Le misure cautelari consistono nei provvedimenti che il giudice può emettere a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni. Le misure devono essere «necessarie per condurre a termine le trattative». Quando il piano di ristrutturazione è serio e affidabile, la tutela dell’impresa e il risanamento prevalgono sulla disciplina di vigilanza, nello stesso interesse dei creditori.
07 Gennaio 2025