Andrebbe chiarita l’applicazione ai crediti degradati al chirografo

di Giulio Andreani

Per risolvere il conflitto fra l’articolo 88, comma 1, da un lato, e gli articoli 84, comma 6, e 112, comma 2, lettera b), dall’altro lato, il decreto correttivo introduce nel comma 1 dell’articolo 88 una disposizione che, facendo in ogni caso salvo il rispetto del comma 6 (e del comma 7) dell’articolo 84, stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa su quella che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.
Tuttavia, tale prevalenza è prevista solo con riguardo al divieto di trattamento deteriore di cui al secondo periodo dell’articolo 88, avente a oggetto i crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio, mentre un’analoga disposizione non è stata introdotta con riguardo al divieto concernente i crediti chirografari (ab origine e per degradazione) previsto dal terzo periodo del medesimo comma, tra i quali rientrano sia i crediti assistiti da privilegio generale il cui ammontare eccede il valore di liquidazione, sia i crediti assistiti da previlegio speciale che eccede il valore dei beni su cui tale privilegio insiste, sia i crediti chirografari ab origine.
Manca, quindi, una disposizione che affermi, nel terzo periodo del citato comma 1, la prevalenza della regola della priorità relativa con riguardo ai crediti privilegiati degradati al chirografo; escluderne l’applicazione avrebbe però ben poco senso, poiché lo scopo della norma inserita nel suddetto secondo periodo non può che essere quello di stabilire che i crediti, inclusi quelli tributari e contributivi, assistiti da privilegio generale che non trovano capienza nell’attivo di liquidazione devono essere soddisfatti rispettando la regola della priorità relativa, anche se per far ciò è necessario derogare alla disposizione dell’articolo 88 che vieta il trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi, in quanto contrastante con detta regola.
Non sarebbe stato forse superfluo scriverlo in modo più chiaro, ma non si comprende quale utilità possa avere il riferimento alla prevalenza dell’articolo 84, comma 6, contenuto nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 88, se non con riguardo ai crediti privilegiati che vengono degradati a causa dell’incapienza del valore di liquidazione, atteso che, relativamente a quelli che non subiscono tale degrado essendo il valore di liquidazione capiente, la regola della priorità relativa non trova applicazione.
Il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi dovrebbe riguardare quindi (oltre che i crediti assistiti da privilegio speciale degradati e quelli chirografari ab origine) i crediti assistiti da privilegio rispetto ai quali il valore di liquidazione risulta capiente, mentre su di esso prevale il rispetto della regola della priorità relativa con riguardo a quelli con privilegio generale incapiente, operando per questi una sorta di ultrattività attenuata del privilegio.
Sarebbe utile che, su questa questione, si esprimessero le commissioni parlamentari competenti, cui il decreto è stato trasmesso per le osservazioni.

22 luglio 2024