di Giulio Andreani
Il nuovo cambio di rotta sul trattamento delle crisi d’impresa investe anche le norme che regolano i rapporti con il Fisco. Infatti il decreto legge varato lo scorso 5 agosto (non ancora pubblicato) interviene sulla transazione fiscale. Introduce, inoltre, misure premiali per spingere la risoluzione della crisi “sul nascere”.
Le modifiche alla transazione
Il comma 4 dell’articolo 180 della legge fallimentare (Lf), modificato dalla legge 159/2021, ha attribuito al tribunale il potere/dovere di omologare – in caso di concordato preventivo – le proposte di transazione fiscale e contributiva (l’accordo per tagliare e dilazionare i debiti tributari e previdenziali) anche in «mancanza di voto» del Fisco e degli enti previdenziali, se tali proposte sono decisive ai fini della procedura e convenienti per i rispettivi creditori; il comma 4 del successivo articolo 182-bis attribuisce al tribunale il medesimo potere/dovere – per l’accordo di ristrutturazione dei debiti – in caso di «mancanza di adesione», da parte dei predetti creditori pubblici, alle proposte loro formulate.
Gli indirizzi giurisprudenziali
Queste disposizioni sono state inserite nella legge fallimentare vigente attingendole dal (futuro) Codice della crisi d’impresa, ma senza una loro puntuale traslazione, generando alcuni contrasti interpretativi: secondo un indirizzo (restrittivo) il giudice ha il potere-dovere di omologare forzosamente l’accordo solo quando non vi sia alcuna espressione di voto o di adesione da parte del Fisco e degli enti; in base a un secondo indirizzo (estensivo), invece, tale potere/dovere ricorre anche a seguito del voto negativo o del rigetto dell’adesione; una terza tesi (intermedia) attribuisce al tribunale il potere di omologa sia per la mancata pronuncia sia per il rigetto nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non anche nel concordato, nel cui contesto questo potere sussisterebbe solo in caso di mancata espressione del voto, perché non potrebbe essere considerato mancante il voto negativo.
Il chiarimento
In giurisprudenza la tesi estensiva è risultata ampiamente prevalente. Tuttavia, un intervento del legislatore non guastava e il recente Dl opportunamente lo fornisce, adeguando l’articolo 180, comma 4, Lf al Codice della crisi: l’espressione «in mancanza di voto» viene infatti modificata in quella di «mancanza di adesione». L’indicazione è chiara: poiché per mancanza di adesione deve intendersi, nel concordato preventivo, anche la mancanza di adesione dovuta all’espressione di un voto negativo, il tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche in caso di voto contrario. La precisazione conferma, indirettamente, che uguale regola trova applicazione, a maggior ragione, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dove già l’articolo 182-bis Lf, comma 4, parlava di «mancanza di adesione».
Il decreto legge fornisce anche un’ulteriore preziosa precisazione, stabilendo che l’adesione del Fisco e degli enti alla proposta di transazione formulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda: trascorso inutilmente questo termine, può essere richiesta al tribunale l’omologazione forzosa della transazione e, se gli enti comunicano successivamente il loro “no”, quest’ultimo è da considerarsi tardivo e privo di effetti.
Le misure premiali fiscali
Il Dl introduce poi il nuovo istituto della «composizione negoziata», al quale l’impresa dovrebbe spontaneamente ricorrere prima della crisi vera e propria, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che negozi con i creditori. Per spingere all’utilizzo ci sono le seguenti misure premiali: 1) riduzione al minimo delle sanzioni, di cui è consentita l’applicazione in misura ridotta ove vengano versate entro un termine prestabilito, se questo termine scade dopo l’avvio della composizione negoziata; 2) riduzione alla misura legale degli interessi che maturano successivamente all’avvio della composizione; 3) dilazione sino a un massimo di 72 rate mensili del pagamento delle imposte non ancora iscritte a ruolo e non versate dall’impresa che ha concluso positivamente la composizione negoziata.
Misure utili, di cui potranno tuttavia avvalersi solo le aziende affette da crisi minori; in presenza di situazioni più serie occorre la transazione fiscale.