di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Le riduzioni dei debiti anteriori al piano di risanamento attestato ai sensi all’articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare pubblicato nel registro delle imprese costituiscono sopravvenienze attive interamente imponibili, non potendo trovare applicazione, relativamente a esse, l’esenzione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter del Tuir. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 319 del 10 maggio 2021, secondo cui questa norma opera solo per le riduzioni di debiti concordate in attuazione di un piano attestato che le preveda quale misura necessaria per conseguire il risanamento.
Restano perciò escluse dall’esenzione le riduzioni che (pur essendo state attuate ai fini del risanamento) discendono da accordi perfezionati anteriormente all’attestazione del piano, come quelle che ne hanno preceduto la redazione e a essa non sono condizionate. La conclusione dell’Agenzia è condivisibile, poiché con l’espressione «in caso di … un piano attestato … pubblicato nel registro delle imprese», presente nell’articolo 88, il legislatore ha limitato l’esenzione alle riduzioni di debiti conseguite in esecuzione delle previsioni del piano di risanamento, costituente il fondamento degli accordi da cui le riduzioni sono originate. Tant’è che normalmente la conclusione degli accordi con i creditori avviene contestualmente al rilascio dell’attestazione.
In base a tale principio la detassazione dovrebbe tuttavia spettare anche per le riduzioni di debiti non esplicitamente previste dal piano, ove discendano ugualmente da esso.
Quanto alla condizione rappresentata dalla pubblicazione del piano attestato prevista dall’articolo 88 ai fini dell’esenzione, pubblicazione che è facoltativa sul piano civilistico, pare doversene rinvenire la ragione nell’esigenza di attribuire ufficialità al piano e ai relativi accordi, in quanto sottoscritti al di fuori di un procedimento giudiziale. Tuttavia, nella prassi, agli accordi assistiti dal piano di risanamento attestato viene già attribuita data certa mediante l’autentica delle firme dei loro sottoscrittori da parte di un notaio e l’attestazione rilasciata dal professionista indipendente del pari con autentica notarile. Per questo motivo, in assenza di una espressa limitazione temporale concernente la pubblicazione nel registro delle imprese, la condizione è da ritenersi soddisfatta se la pubblicazione interviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di realizzo della sopravvenienza, ovvero entro il più ampio termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore.