di Giulio Andreani
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato definitivamente la revisione dei principi di attestazione dei piani di risanamento, elaborati per la prima volta nel settembre 2014, il cui aggiornamento è stato reso necessario dal tempo trascorso dal loro varo, dagli orientamenti giurisprudenziali nel corso degli anni, dalle innovazioni apportate dal Codice della crisi e dell’insolvenza e dall’emergenza economico-finanziaria generata dalla pandemia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 dicembre 2020).
L’attestatore deve essere indipendente non solo rispetto al debitore, ma anche rispetto a chi lo incarica e a terzi interessati all’operazione di risanamento, e non deve aver prestato attività professionale a favore dell’impresa debitrice nei cinque anni precedenti, neanche per il tramite di altri professionisti cui è (anche solo sostanzialmente) unito in associazione professionale. In alcuni casi (come quello in cui esiste un legame professionale o personale con altre parti interessate al risanamento) è l’attestatore che deve compiere un’autovalutazione del proprio stato d’indipendenza, mentre in altri (come in presenza dell’esecuzione di una precedente attività professionale) l’impedimento ha natura oggettiva e non può essere superato da una valutazione personale. L’aver effettuato precedenti attestazioni a favore del medesimo soggetto non compromette tuttavia l’indipendenza dell’attestatore, così come non la compromette la sua partecipazione alle riunioni di lavoro con debitore e suoi consulenti, purché egli non si ingerisca nella scelta delle strategie previste dal piano e nella individuazione delle soluzioni di composizione della crisi.
L’attestatore è chiamato a esprimersi anche sulla corretta individuazione delle cause della crisi, ai fini del giudizio di fattibilità del piano in continuità. La pandemia ha reso le previsioni più incerte in vari settori, pertanto l’attestatore deve:
– accertarsi che le previsioni contenute nel piano derivino da studi recenti;
– verificare che il piano tenga conto delle limitazioni produttive derivanti dalle disposizioni emergenziali;
– valutare la completezza del piano con riguardo alla presenza di scenari alternativi rispetto a quello base, assumendo come situazione di riferimento quella ritenuta più probabile. L’esame di tali scenari alternativi può sostituire le analisi di sensitività, che nell’attuale contesto economico possono presentare una variabilità troppo elevata;
– individuare il punto di rottura, superato il quale il risanamento dell’esposizione debitoria viene meno;
– individuare degli indicatori chiave delle performance aziendali, da sottoporre a monitoraggio da parte del management dell’impresa, allo scopo di verificare con tempestività gli scostamenti tra i risultati previsti nel piano e quelli conseguiti e, nel caso, di attivare le iniziative da adottare.
Il documento contiene anche un allegato dedicato alle attestazioni concernenti le proposte di transazione fiscale e contributiva, con riguardo alle quali è tuttavia opportuno che l’attestatore faccia riferimento soprattutto alle precisazioni fornite al riguardo dalle Entrate con la circolare 34 del 29 dicembre 2020.