di Giulio Andreani

Il Codice della crisi d’impresa non ha introdotto, purtroppo, alcuna disposizione sul trattamento dei tributi locali nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il trattamento dei crediti tributari è disciplinato dal Codice nell’articolo 63 e nell’articolo 88 che prevedono – analogamente alla legge fallimentare – la possibilità, per l’impresa che si trova in uno stato di crisi o d’insolvenza, di proporre all’ente creditore una riduzione e una dilazione di pagamento dei crediti relativi a «tributi amministrati dalle agenzie fiscali». Tali norme non distinguono dunque tra tributi erariali e locali, ma limitano il loro campo di applicazione a quelli che sono «amministrati dalle agenzie fiscali».

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