di Giulio Andreani
Con provvedimento delle Entrate del 7 febbraio 2023 è stato approvato il modello che deve essere
presentato a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa,
denominato «modello Iva 74 bis», che ha ad oggetto le operazioni effettuate nella frazione d’anno
antecedente la dichiarazione di apertura di tali procedure. L’aggiornamento del modello si è reso
necessario al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
in vigore dal 15 luglio 2022.
L’articolo 74-bis del Dpr 633/1972, che disciplina l’Iva, assume, infatti, con riguardo alla liquidazione
giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa, una separazione del periodo d’imposta in corso al
momento di apertura di tali procedure concorsuali in due segmenti: uno che va dall’inizio del periodo
d’imposta (1° gennaio) al giorno anteriore a quello di apertura della procedura ed un secondo segmento,
che inizia in quest’ultima data e si conclude al termine dell’ordinario periodo di imposta (31 dicembre).
Correlativamente a tali disposizioni, l’articolo 8 del Dpr 322/1998 stabilisce che, in caso di liquidazione
giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno
solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai
curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari, ovvero entro quattro mesi dalla nomina se
quest’ultimo termine scade successivamente a quello ordinario. Inoltre, nei normali termini, i curatori o i
commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell’anno solare in cui è
aperta la liquidazione giudiziale ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate
nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta
amministrativa deve essere presentata inoltre, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al
competente ufficio dell’agenzia delle Entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale.
Il modello Iva 74 bis assolve la funzione prevista da quest’ultima disposizione. Con tale dichiarazione,
infatti, i liquidatori delle due menzionate procedure informano l’agenzia delle Entrate sulla posizione
debitoria o creditoria dell’impresa, rilevante ai fini dell’iva, esistente alla data di apertura della procedura.
In virtù del suo scopo, il modello Iva 74-bis non rappresenta quindi una vera e propria dichiarazione e non
può pertanto essere utilizzato per chiedere il rimborso dell’Iva da esso eventualmente risultante a credito.
Quanto alla dichiarazione annuale che deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale o
dal commissario della liquidazione coatta amministrativa, per i motivi sopra esposti, essa è costituita da due
moduli: il primo per le operazioni registrate nel segmento dell’anno solare anteriore all’apertura della
procedura e il secondo per le operazioni registrate successivamente.
Il modello Iva 74 bis deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.