Il soggetto passivo d’imposta resta il titolare del bene sequestrato
di Giulio Andreani
L’agenzia delle Entrate interviene nuovamente, con la risposta a interpello 46/2025 del 25 febbraio, per precisare la disciplina fiscale dei beni sequestrati, i quali continuano a essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del Tuir, con le medesime modalità applicate prima del sequestro. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d’imposta.
In pendenza di sequestro, dunque, l’amministratore giudiziario deve:
– presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la
misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
– determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, del Tuir (fatta eccezione per la determinazione del reddito dei beni immobili oggetto di sequestro, che segue le regole dell’articolo 51, comma 3- bis, del Codice delle leggi antimafia);
– presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d’imposta in cui la stessa cessa) e versare le relative imposte.
Poiché in pendenza di sequestro l’amministratore giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam persona, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, deve utilizzare il codice fiscale del titolare dei beni, evitando di chiederne uno nuovo intestato alla custodia giudiziaria.
Pertanto, nel caso in cui oggetto di sequestro sia un’azienda e questa venga affittata a terzi, l’amministratore giudiziario ha l’obbligo:
– di predisporre la dichiarazione Ires e Irap, indicando il codice fiscale del soggetto proprietario dell’azienda e inserendo i propri dati in qualità di dichiarante;
– di adempiere, ai fini Iva, gli obblighi ordinari di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e versamento dell’imposta;
– utilizzare la partita Iva della società, indicando se stesso come dichiarante, previa presentazione del modello di variazione dati in base all’articolo 35 del Dpr 633/1972.
25 Febbraio 2025