Necessaria la relazione di un professionista indipendente per dare il via al pagamento parziale o dilazionato alle Agenzie

di Giulio Andreani

Con il decreto correttivo è stato aggiunto all’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa il comma 2-bis, grazie a cui, anche nel corso della composizione negoziata, potrà essere concluso un accordo transattivo tra il debitore e le agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Riscossione).

Il campo di applicazione e la falcidia dell’Iva
Tale accordo ha a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi ai tributi, e non solo gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, che anteriormente alle modifiche apportate dal Correttivo erano i soli di cui l’articolo 25-bis, Codice della crisi d’impresa consentiva la riduzione.
L’accordo non può, invece, riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, poiché lo prevede espressamente il suddetto comma 2-bis. Alla luce della decisione Ue-Euratom 2020/2053 del Consiglio dell’Unione europea del 14 dicembre 2020, l’Iva non costituisce risorsa propria dell’Ue ed è conseguentemente da considerare falcidiabile al pari delle altre imposte (solo un prelievo dello 0,30% del gettito Iva totale riscosso è infatti destinato all’Ue).
Rimangono, invece, non falcidiabili, e non può neppure esserne dilazionato il pagamento (se non nei termini ordinari), i debiti verso gli enti previdenziali e assicurativi, i quali hanno mostrato ben poca disponibilità verso l’accordo di cui trattasi.
Non possono essere, inoltre, oggetto dell’accordo i crediti relativi ai tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali (Comuni, Province e Regioni). La loro esclusione non deriva, però, dalla volontà del legislatore di escluderne la falcidiabilità, bensì dalla mancanza di tempo necessario per completare i necessari confronti con le parti interessate entro il termine di definitiva approvazione del Correttivo, che doveva essere necessariamente approvato entro il 13 settembre 2024, pena la decadenza della delega legislativa.
L’introduzione della possibilità di falcidiare nella composizione negoziata i tributi di cui sono titolari Comuni, Province e Regioni è, peraltro, espressamente stabilita da uno dei principi direttivi previsti dall’articolo 9, comma1, lettera a), della legge 111/2023 (legge delega per la revisione del sistema tributario).

L’attestazione e la relazione del revisore
Affinché le agenzie fiscali possano pronunciarsi sulla proposta di accordo formulata loro dal debitore in base a informazioni affidabili e provenienti da soggetti terzi – valutando quando l’accordo è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale – è previsto che sia predisposta da un professionista indipendente una relazione che ne attesti la convenienza, la quale dovrà essere allegata alla proposta unitamente a una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale del soggetto proponente, se esistente, ovvero, in caso contrario, da un revisore legale a tal fine designato.
Tali elaborati hanno lo scopo di fornire oggettivi elementi di giudizio alle agenzie fiscali, di cui queste possano avvalersi per esprimersi sugli accordi relativamente a tutti i tributi e non solo all’Iva.
Il riferimento al revisore legale non nasce dall’esigenza di far redigere la relazione sui dati aziendali a un professionista diverso dall’attestatore, munito di particolari competenze o comunque di competenze che l’attestatore non possiede, bensì dalla volontà di limitare i costi professionali
complessivi, affinché la loro entità non scoraggiasse la previsione della elaborazione di una seconda relazione.
In considerazione di tale ratio, non è pertanto in alcun modo contrario allo spirito della norma l’affidamento di entrambi gli incarichi a un unico professionista, sempre che sia indipendente.

26 settembre 2024