di Giulio Andreani
Con l’articolo 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, è stata temporalmente sospesa, fino all’entrata in vigore di un apposito decreto legislativo integrativo e correttivo del Codice della crisi, l’applicazione delle disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 2 e dal comma 2-bis dell’art. 63 del Codice della crisi, che disciplinano l’omologazione forzosa della proposta di transazione e contributiva presentata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Al tempo stesso sono state introdotte, in sostituzione di quelle sospese, disposizioni che limitano significativamente la omologazione forzosa della transazione che il tribunale può disporre in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali alla proposta formulata loro dal debitore nel suddetto ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (nel prosieguo, per speditezza, il riferimento ai debiti tributari e all’amministrazione finanziaria dovrà intendersi eseguito anche, rispettivamente, ai debiti contributivi e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie).
2 settembre 2023