di Giulio Andreani
La nuova normativa anticipa l’entrata in vigore di una parte dell’articolo 58 del Codice della crisi che disciplina gli effetti degli scostamenti (dovuti a fattori sopravvenuti e imprevedibili) emersi tra le previsioni del piano di ristrutturazione e i risultati conseguiti o in corso di conseguimento da parte dell’impresa debitrice, consentendo l’introduzione di misure correttive sia prima che dopo l’omologazione degli accordi.
Se gli accordi non sono stati ancora omologati, l’articolo 58 (comma 1) prevede la possibilità di rinegoziarli e, previo rinnovo dell’attestazione, di chiederne poi l’omologazione, resa possibile proprio dalle modifiche al piano e agli accordi che pongono rimedio alla sopravvenuta inattitudine a rispettare le obbligazioni previste dagli accordi sottoscritti in precedenza.
Se l’omologazione è già stata disposta, l’articolo 58 (comma 2) permette al debitore solo di apportare al piano le modifiche necessarie per rispettare gli accordi omologati, rendendone possibile l’adempimento anche quando sono sopravvenuti eventi economici che ne avrebbero invece impedito il rispetto. Ed è questa la parte anticipata dalla nuova normativa.