di Giulio Andreani
All’esperto compete un compenso gravante sull’impresa che ha avviato la composizione negoziata della crisi, che può essere determinato consensualmente tra le parti. In mancanza di accordo, esso è stabilito dall’organo che ha nominato l’esperto, in ossequio ai criteri precipuamente stabiliti dall’art. 16 e in tal caso all’atto di determinazione del compenso è riconosciuto valore di prova scritta per la concessione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo per garantire la pronta remunerazione dell’esperto per l’opera prestata in caso di assenza di adempimento spontaneo. Tali criteri ne prevedono la determinazione sulla base dell’applicazione di aliquote suddivise per scaglioni al valore medio dell’attivo dell’impresa, computato sulla base degli ultimi tre bilanci o, in mancanza, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi (se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi presentate.
Il compenso così determinato si incrementa del 10% in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto. Inoltre, può essere ridotto o incrementato in funzione del numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative: (i) se non sono superiori a cinque, si applica una riduzione del 40%; (ii) se sono compresi tra 21 e 50, si applica un aumento del 25%; (iii) per un numero superiore a 50, esso è aumentato del 35%. Nei casi sub (ii) e (iii) nel computo del numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non si considerano i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Per le trattative intercorrenti con questi ultimi è previsto un incremento del compenso pari a euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti sintetici sulla consultazione avvenuta, da redigere e sottoscrivere (da parte dell’imprenditore e dell’esperto) ai sensi dell’art. 4, comma 8.
Al fine di incentivare il raggiungimento di una definizione di tipo negoziale, il compenso determinato come sopra si raddoppia se (anche successivamente alla redazione della relazione finale dell’esperto) le trattative si concludono con la predisposizione del piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. oppure con la sottoscrizione di un contratto o di una convenzione di moratoria secondo le disposizioni dell’art. 182-octies o di un accordo sottoscritto anche dall’esperto. In quest’ultima ipotesi al compenso raddoppiato si applica un ulteriore incremento del 10%.
In ogni caso, indipendentemente dall’applicazione dei suddetti adeguamenti, il compenso dell’esperto non può risultare superiore a euro 400.000,00 né inferiore a euro 4.000,00. In ipotesi di mancata comparizione del debitore davanti all’esperto e archiviazione dell’istanza di nomina subito dopo il primo incontro, il compenso è liquidato in misura pari a euro 500,00.
All’esperto spetta infine il rimborso analitico delle spese documentate necessariamente sostenute per l’espletamento dell’incarico (con esclusione di quelle riferite alla remunerazione di terzi che lo hanno eventualmente coadiuvato), con diritto di richiedere, dopo 60 giorni dall’accettazione dell’incarico, il pagamento di un acconto non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.
In caso di successiva procedura concorsuale il compenso dell’esperto è prededucibile ai sensi dell’art. 111 l. fall..