di Giulio Andreani
Rimane anche nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII” o “Codice”) l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate una proposta di transazione fiscale per poter soddisfare solo parzialmente e/o in forma dilazionata i crediti tributari. Tuttavia, rispetto al comma 1 dell’art. 182-ter L. fall., il comma 1 dell’art. 88 del Codice (che nel Codice disciplina la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo), nella versione risultante dalle modifiche previste nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, contiene una interessante novità, rappresentata dall’inserimento della locuzione iniziale “Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall’articolo 112, comma 2, …”.