Con la sentenza 22153/2024 la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui in forza dell’articolo 56 della legge fallimentare
di Giulio Andreani
La Corte di Cassazione, con la sentenza 22153/2024 ha ribadito il principio di diritto secondo cui in forza dell’articolo 56 della legge fallimentare, applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all’amministrazione finanziaria il rimborso di un credito Iva formatosi durante la procedura concorsuale, l’erario può opporre in compensazione i crediti che siano sorti successivamente all’apertura della procedura medesima. Nel caso in cui il fallimento intervenga a seguito della mancata approvazione di un concordato preventivo, tale regola deve essere intesa nel senso che, per effetto della “consecutio” delle procedure, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della domanda di concordato, se vi è coincidenza di presupposto.
Nel caso esaminato, il 14 aprile 2007 una società aveva presentato istanza di concordato preventivo, al quale era stata ammessa il 7 maggio; tuttavia, a causa del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato, il 3 luglio la società era stata dichiarata fallita. Il 16 marzo 2028 il medesimo Tribunale aveva poi omologato il concordato fallimentare medio tempore proposto ex articolo 124, dandovi esecuzione. Il 27 aprile 2018 la società contribuente aveva presentato all’agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’Iva annuale relativa all’anno d’imposta 2017, ma l’Ufficio aveva eccepito la compensabilità tra tale credito e una cartella di pagamento relativa a Ires 2007, notificata nel 2011, da cui emergeva un debito verso l’Erario di maggior importo.
La Corte ha ritenuto compensabili i due crediti reciproci, essendo entrambi relativi al periodo concorsuale; il che richiede tuttavia di accertare in che misura il credito Ires relativo all’anno 2007 sia da considerare sorto posteriormente alla data del fallimento (14 aprile 2007).
6 Agosto 2024