di Giulio Andreani

La legge delega per la revisione del sistema tributario si arricchisce di un ulteriore principio direttivo,
introdotto con la lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 9, con cui è stata prevista la
semplificazione e la razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese
individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun
periodo di imposta, fatta salva, ricorrendo talune condizioni, la facoltà del contribuente di
rideterminare il reddito d’impresa relativo ai periodi compresi tra l’inizio e la chiusura della stessa
in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell’imposta.

Il vigente articolo 182 del Tuir stabilisce che, se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha
avuto inizio, il reddito relativo alla successiva frazione di tale esercizio e a ciascun periodo successivo
è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio
finale di liquidazione. Inoltre, se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, per le imprese
individuali e le società di persone, e per più di cinque esercizi, per le società e gli enti soggetti all’Ires,
i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi.

Tale disposizione traeva origine dalla considerazione che la fase della liquidazione dell’impresa si
presta ancor meno di quella ordinaria a essere suddivisa in periodi d’imposta. Essa, infatti, non ha a
oggetto il normale svolgimento di un’attività, che, seppur entro certi limiti, è connotato da una certa
ripetitività, ma, al contrario, comportando il realizzo di tutto il patrimonio aziendale, è destinata a
generare plusvalenze e minusvalenze che si manifestano in esercizi diversi. La soluzione
maggiormente rispettosa del principio di capacità contributiva è dunque quella di considerare tale
fase come un unico periodo d’imposta, che tuttavia, per ragioni pratiche, non può avere una durata
illimitata, in quanto potrebbe derivarne una posticipazione sine die del pagamento delle imposte.

14 luglio 2023

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