Se la domanda di apertura è proposta da un creditore, dal pubblico ministero o da altri organi o autorità competenti
di Giulio Andreani
Lo schema di Dlgs correttivo del Codice della crisi d’impresa, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, supera anche le incertezze interpretative concernenti l’ammissibilità (o meno) dell’avvio del percorso di composizione negoziata della crisi in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, che è stata sino a oggi oggetto di contrastanti pronunce da parte della giurisprudenza – che se n’è occupata in occasione della conferma delle misure protettive richieste dal debitore in base agli articoli 18 e 19 del Codice della crisi (Cci).
Questo contrasto deriva dal fatto che l’articolo 25-quinquies Cci stabilisce che la domanda d’accesso alla composizione negoziata non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato a norma dell’articolo 40 (anche nella forma della «domanda prenotativa»).
Poiché questo ricorso ha oggetto tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e, quindi, non solo strumenti come il concordato e l’Adr ma anche la liquidazione giudiziale, secondo un primo orientamento(«estensivo», più penalizzante per il debitore), l’accesso alla Cnc sarebbe stato precluso in pendenza di un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, indipendentemente dal soggetto che l’abbia presentata e, dunque, anche ove questa sia stata presentata da un creditore, dal pubblico ministero o altri.
In base, invece, a un secondo indirizzo («restrittivo», più favorevole al debitore), questa preclusione sussisterebbe solo ove la domanda di liquidazione giudiziale sia stata presentata dal debitore stesso e non da soggetti terzi.
La tesi estensiva
Le ragioni della tesi estensiva sono efficacemente esposte nel provvedimento emesso dal Tribunale di Lagonegro il 28 febbraio 2023 (così come in quelli più o meno coevi dei Tribunali di Palermo e Busto Arsizio). È stato affermato che, se da una parte il comma 4 dell’articolo 18, Cci ha inteso tutelare l’imprenditore – che ha chiesto la nomina dell’esperto per risanare l’impresa con contestuale applicazione delle misure protettive del patrimonio –dal rischio che i creditori, mediante l’introduzione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, possano vanificare non solo la buona volontà dell’imprenditore rivelatosi diligente, ma anche le prospettive di risanamento dell’impresa, dall’altra parte l’articolo 25-quinquies Cci ha inteso accordare tutela al creditore per porlo al riparo dal nocumento derivante dalla negligenza del debitore, dalla sua intempestività o, addirittura ,dall’utilizzo strumentale delle misure predisposte dal Cci per favorirlo.
La tesi restrittiva
In senso opposto, si sono pronunciati altri Tribunali, tra i quali Bologna (23 giugno 2023), Trani (30 settembre2023), Torre Annunziata (20 luglio 2023) e Savona (4 giugno 24), affermando sostanzialmente che il citato articolo 25-quinquies, ove interpretato letteralmente, condurrebbe a soluzioni disfunzionali e inique, perché introdurrebbe una preclusione alla composizione negoziata fondata su un acritico meccanismo di prevenzione ,anche di iniziative dei creditori del tutto strumentali. E ciò nonostante che il legislatore del Codice abbia previsto, in caso di misure protettive, l’immediata inibizione della declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione della composizione negoziata, senza distinzioni, in base al momento in cui è avvenuta la richiesta di protezione.
L’articolo 14 del decreto correttivo, come precisa la relazione illustrativa del provvedimento, modifica l’articolo25-quinquies del Codice, in coordinamento con l’articolo 17, allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, chiarendo che l’intenzione del legislatore – sin dall’adozione del Dl 118/2021, che conteneva la medesima disposizione – era quella di impedire la soluzione stragiudiziale della crisi mediante la composizione negoziata solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale(concordato preventivo, Adr o Pro), ma non quando pende una domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal pubblico ministero o da altri organi o autorità competenti.
Ciò che la norma intende evitare è, infatti, solo che l’imprenditore acceda alla Cnc, che è un percorso stragiudiziale, dopo aver fatto ricorso, mediante la propria iniziativa, a uno strumento giudiziale.
28 giugno 2024