Il decreto legislativo che sarà emanato amplierà il campo di applicazione
di Giulio Andreani
Nelle procedure concorsuali, la compensazione fra crediti e debiti fiscali reciproci può realizzarsi soltanto se la reciprocità dei rapporti obbligatori è riferibile al medesimo periodo: vale a dire che possono compensarsi debiti e crediti entrambi sorti prima dell’apertura alla procedura oppure debiti e crediti entrambi sorti successivamente a tale apertura.
Posto, infatti, che il soddisfacimento dei crediti anteriori a tale momento deve avvenire nell’ambito e secondo le regole della procedura concorsuale e, pertanto, nel pieno rispetto della regola della par condicio creditorum, l’eventuale compensazione dei crediti con debiti sorti successivamente comporterebbe una violazione della parità di trattamento tra i creditori, perché così operando i creditori concorsuali sarebbero privati di una parte dell’attivo, che verrebbe destinata al soddisfacimento di crediti sorti successivamente (indipendentemente dal fatto che di questi siano titolari creditori concorsuali).
Tale disciplina, ove venga applicata con ingiustificata rigidità, comporta tuttavia una limitazione dell’effettivo utilizzo dei crediti fiscali, ampliandone i tempi di recupero e ostacolando in tal modo il risanamento dell’impresa in crisi che di tali crediti è titolare. Si pensi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle legittime cause di prelazione, all’utilità derivante dall’utilizzo di un credito tributario sorto anteriormente all’apertura di una procedura per soddisfare – al netto delle compensazioni con debiti tributari omogenei, cioè riferibili al medesimo periodo di formazione – debiti fiscali sorti nel corso della procedura; oppure a quella derivante, nel caso opposto, in cui un credito sorto successivamente all’apertura di una procedura venga utilizzato, sempre nel rispetto delle legittime cause di prelazione, per soddisfare debiti fiscali anteriori all’apertura della procedura, anziché doverne fare oggetto di cessione a terzi, con significative perdite di realizzo, per ricavarne liquidità impiegabile per provvedere al pagamento dei medesimi debiti, in misura inevitabilmente inferiore a causa di tali perdite.
Al fine di evitare tali effetti perversi della regola della reciprocità e omogeneità dei crediti e di soddisfare le esigenze sopra rappresentate, nell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973, o in un articolo immediatamente successivo, dovrebbero venire introdotte due disposizioni del seguente tenore:
a) con la prima dovrebbe venire stabilito che i crediti d’imposta relativi a qualsiasi tributo maturati nel corso delle procedure concorsuali aventi natura liquidatoria, nonché nel concordato preventivo e nel Pro di qualsiasi tipo possano essere utilizzati, nell’ambito di dette procedure e istituti; innanzitutto per soddisfare i crediti tributari e contributivi che risultano dovuti in base alle disposizioni che disciplinano tali procedure e tali istituti e siano sorti nel corso degli stessi; e, per l’eccedenza, i crediti tributari e contributivi sorti anteriormente naturalmente nel rispetto delle legittime cause di prelazione;
b) con la seconda dovrebbe venire previsto che i crediti d’imposta, relativi a qualsiasi tributo, sorti anteriormente alle date di apertura delle procedure e dei medesimi istituti sopra indicati possano essere utilizzati al netto della compensazione con gli eventuali debiti fiscali coevi (cioè anteriori all’apertura del concorso) e nel rispetto delle legittime cause di prelazione, anche per soddisfare i crediti tributari e contributivi sorti a partire da tali date.
18 marzo 2024