di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Il “D.u.r.f.” semplifica gli obblighi di monitoraggio e di controllo imposti all’impresa committente nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto, ma costituisce solo una modalità alternativa alla produzione dei documenti prescritti dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, dai quali risulti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice. Pertanto, anche qualora quest’ultima non disponga di un “D.u.r.f.” regolare, la committente non può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovutile, se, ciononostante, l’appaltatrice fornisce prova dell’esecuzione dei versamenti previsti dal citato art. 17-bis. Inoltre, pur in assenza di un’apposita previsione normativa, è da ritenersi che le disposizioni recate da tale articolo non trovano applicazione nel loro complesso, qualora l’impresa appaltatrice sia assoggettata a concordato preventivo, amministrazione straordinaria e fallimento, poiché in tali casi le è ordinariamente vietato di provvedere al pagamento dei debiti anteriori alla procedura, inclusi quelli fiscali.