L’art. 56 del Codice della crisi e dell’insolvenza, richiamato dal successivo art. 57, e l’art. 87 del medesimo Codice richiedono che nel piano di risanamento siano indicati, rispettivamente con riguardo ai piani attestati, all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo, “i tempi delle azioni da compiersi” e “i tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti”, ma non quantificano l’ampiezza di tali tempi.
In assenza di tale delimitazione la legittimità dell’ampiezza della dilazione di pagamento dei debiti tributari e contributivi prevista dalla proposta di transazione fiscale e contributiva deve essere determinata considerando cinque fattori:
(i) la durata della dilazione di pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo consentita dalle norme applicabili ordinariamente, cioè in assenza del ricorso – da parte del contribuente – a uno strumento di regolazione della crisi, essendo ragionevole ritenere che in quest’ultimo caso tale durata possa essere maggiore e comunque certamente non inferiore a quella ordinaria;
(ii) la durata della rateazione di pagamento dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo nella composizione negoziata della crisi;
(iii) la durata della rateazione previsti dai principi di redazione dei piani di risanamento e dai principi di attestazione dei piani di risanamento statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;
(iv) le disposizioni stabilite, circa la durata della dilazione di pagamento, dalle norme antiabusive introdotte per limitare il cram down nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, successivamente modificate dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e attualmente collocate nei commi 4 e 5 dell’art. 63 CCII;
(v) il principio di convenienza della transazione fiscale per l’Erario, che rileva necessariamente anche a sotto questo profilo.

21 marzo 2025

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