di Giulio Andreani
Commento al decreto 28 maggio 2024 del Tribunale di Ferrara
Premessa
Nelle norme del Codice della crisi che disciplinano il concordato preventivo non si rinvengono disposizioni relative al trattamento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria contestati dall’impresa proponente, fatto salvo quanto stabilito, relativamente alla generalità dei crediti, dall’art. 108, comma 1, e dall’art. 112, ultimo comma, ai sensi dei quali:
1) il giudice delegato può ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi;
2) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia elaborato una serie di principi che consentono un’affidabile ricostruzione della disciplina che regola il trattamento di detti crediti.
2 luglio 2024