di Giulio Andreani
L’articolo 9, comma 1, della legge delega per la revisione del sistema tributario prevede significativi interventi nel campo della fiscalità della crisi d’impresa.
In attuazione del principio direttivo sancito alla lettera a), n. 5, di tale norma, la transazione fiscale – attualmente prevista dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi solo nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo – è destinata a essere estesa ad altri istituti nell’ambito dei quali non è al momento applicabile (seppur in alcuni casi con qualche incertezza):
● composizione negoziata;
● concordato minore;
● piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro);
● concordato proposto nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nella situazione attuale, la variabile fiscale influenza la scelta dello strumento utilizzabile ai fini del superamento delle situazioni di crisi, generando distorsioni e condizionamenti: da qui l’esigenza di una omogeneizzazione del trattamento dei debiti tributari nell’ambito di tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi in cui la transazione, tenuto conto della sua natura, possa trovare applicazione.
L’estensione
La possibilità di un accordo fra il debitore e il Fisco – avente a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari – dovrebbe essere estesa innanzitutto alla composizione negoziata della crisi, stabilendo che il pagamento offerto non possa essere comunque deteriore per i rispettivi creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e che le agenzie fiscali possano verificare il vantaggio dell’accordo in base al giudizio espresso da un professionista indipendente.
La proposta del debitore potrebbe quindi produrre effetto:
● a condizione che venga sottoscritto il contratto (anche con un solo creditore) previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera a), del Codice della crisi, e che esso sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, ovvero l’accordo di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, che deve apparire coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza, dovendo ciò risultare in entrambi i casi da una relazione dell’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata;
● a condizione che l’esperto attesti che le trattative si sono svolte secondo buona fede e correttezza e che un professionista indipendente attesti il carattere non deteriore della proposta per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale;
● nei termini e nei limiti risultanti dall’accordo sottoscritto dall’imprenditore e dai titolari dei suddetti crediti, raccolto in un processo verbale sottoscritto anche dal giudice e dal cancelliere, dopo che il giudice, sentito l’esperto e assunti i necessari mezzi istruttori, abbia accertato che il trattamento dei crediti proposto non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e abbia verificato l’assenza di pregiudizio per i creditori.
Pare da escludere la possibilità di cram down fiscale, poiché la composizione negoziata non prevede un procedimento di omologazione dell’accordo raggiunto, pur venendo richiesto, ai fini dell’efficacia dell’accordo, che quest’ultimo sia sottoscritto anche dal giudice, a seguito di adeguate verifiche sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e sull’assenza di pregiudizio per i creditori.
Peraltro, la omologazione forzosa può già oggi trovare applicazione anche a seguito della composizione negoziata, ogni qualvolta questa sfoci in un accordo di ristrutturazione dei debiti o in concordato preventivo, all’interno del quale il cram down fiscale è previsto, seppur con alcune limitazioni.
Le esclusioni
Non pare invece necessaria l’estensione della transazione fiscale al concordato semplificato e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, data la diversa struttura di tali istituti, che non prevedono un accordo con i creditori né l’espressione di un voto da parte di questi ultimi, ma solo la loro possibilità di opporsi alla omologazione o di formulare osservazioni al tribunale ai fini dell’omologa.
L’estensione va infine esclusa anche per il piano attestato (articolo 56 del Codice), che non prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria, ritenuto necessario per la transazione fiscale.
In sintesi
1. Il principio
L’articolo 9, comma 1, lettera a), n. 5, della legge 9 agosto 2023, n. 111, avente a oggetto la revisione del sistema tributario, stabilisce il principio direttivo in base al quale deve essere prevista la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata, prevedendo l’intervento del tribunale, e l’introduzione di un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2. Il campo di applicazione
Attualmente, la transazione fiscale è attuabile solo nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo ed è esclusa nella composizione negoziata della crisi, negli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato minore, nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
18 settembre 2023