di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Con la circolare 29 dicembre 2021, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti di natura strettamente operativa sulla disciplina delle variazioni in diminuzione in caso di ricorso da parte del debitore a uno degli istituti regolati dalla legge fallimentare, a seguito delle modifiche recate dal D.L. n. 73/2021 e applicabili per le procedure avviate dal 26 maggio 2021. In particolare, appare importante e condivisibile la precisazione sulla misura delle variazioni in diminuzione nel concordato preventivo, che – a differenza del caso del fallimento – non può riguardare l’intero ammontare del credito rimasto impagato ma solo la quota di credito destinata a restare insoddisfatta in base alle percentuali definite dalla procedura. Con il suddetto provvedimento di prassi è stato inoltre confermato che l’esonero della registrazione a debito della nota di variazione in diminuzione emessa dal creditore vale, per il cessionario o committente, anche per le procedure concorsuali avviate anteriormente alla data del 26 maggio 2021.