di Giulio Andreani
L’Agenzia non può rifiutare le offerte convenienti. Da coordinare i reati fallimentari
alla ristrutturazione con omologa forzosa
Secondo l’agenzia delle Entrate, al di là delle istruzioni ufficiali, le condotte evasive
eventualmente poste in essere, anche in tempi non recenti, dall’impresa che presenta una
proposta di transazione fiscale sono idonee a inficiare l’attendibilità e l’apprezzamento
della proposta. Il motivo è che esse denotano l’assenza, da parte dell’impresa debitrice, di
collaborazione e trasparenza verso l’amministrazione finanziaria.
Pertanto, in questo caso, la proposta non potrebbe essere valutata sulla base della sua
convenienza per l’Erario: il Fisco deve rispettare il principio di legalità e non può esercitare
la propria funzione con una logica meramente imprenditoriale. Conseguentemente, anche
se la proposta risulta conveniente, dovrebbe prevalere la considerazione della gravità dei
comportamenti del contribuente, anche perché la stipula di un accordo in presenza delle
suddette condotte darebbe origine a un’inammissibile sorta di condono verso l’impresa
debitrice.
Il contrasto con le Entrate
Questo indirizzo appare non conforme al disposto dell’articolo 63 del Codice della crisi
d’impresa, perché è di per sé priva di fondamento l’equazione secondo cui al compimento
di atti di frode, e a maggior ragione se questi risalgono a molti anni prima della
presentazione della proposta di transazione, deve conseguire, solo per questo motivo, il
rigetto della proposta.
23 giugno 2023